Diniego di autotutela impugnabile legittimamente solo per vizi propri

Diniego di autotutela impugnabile legittimamente solo per vizi propri

Diniego di autotutela impugnabile legittimamente solo per vizi propri

Diniego di autotutela impugnabile
legittimamente solo per vizi propri
Soltanto l’Amministrazione finanziaria, nell’ambito della propria discrezionalità, può annullare o revocare l’atto impositivo non più opponibile per scadenza dei termini prescritti
fotografia con bilancia e martelletto
Il diniego di autotutela per l’annullamento di un atto impositivo divenuto definitivo può essere legittimamente impugnato dal contribuente per vizi propri, solo per verificare il corretto esercizio del rifiuto.
Il sindacato del giudice di merito deve limitarsi ad appurare che l’autotutela sia avvenuta in adesione alle nome che ne disciplinano l’esercizio, sicché non gli è consentito sconfinare nella sfera delle autonome valutazioni rimesse alla discrezionalità dell’Amministrazione finanziaria, a cui sola spetta il diritto di annullare o revocare un atto impositivo non più opponibile.
Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza della Cassazione n. 23765 del 20 novembre 2015.
Fonte
Fiscooggi.it
Autore
Emiliano Marvulli
pubblicato Lunedì 7 Dicembre 2015