Il diritto di difesa va assicurato - mancato rispetto del termine per l’invio dell’avviso di trattazione della causa costituisce causa di nullità del procedimento e della sentenza comunque pronunciata

Il diritto di difesa va assicurato -  mancato rispetto del termine per l’invio dell’avviso di trattazione della causa costituisce causa di nullità del procedimento e della sentenza comunque pronunciata

La tempistica non è un optional.
Il diritto di difesa va assicurato
Il mancato rispetto del termine per l’invio dell’avviso di trattazione della causa costituisce causa di nullità del procedimento e della sentenza comunque pronunciata
La tempistica non è un optional.|Il diritto di difesa va assicurato
Con la sentenza in rassegna (n. 15664/2015), la Cassazione si è pronunciata in merito alla corretta applicazione della disciplina in materia di contenzioso tributario relativa all’avviso di trattazione dell’udienza, prevista dall’articolo 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
È utile ricordare, al riguardo, che la norma citata stabilisce, al comma 1, che “la segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima”; la medesima norma aggiunge, al comma 2, che “uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio”.
 
Nel caso di specie, la questione è stata affrontata nell’ambito di una controversia volta ad accertare la legittimità di taluni avvisi di rettifica emessi dall’Amministrazione doganale per la ripresa a tassazione dell’Iva all’importazione non assolta, in ragione di una verifica dalla quale era emerso che alcune partite di merci importate da paesi extra Ue non erano mai state materialmente introdotte in un deposito Iva, pur avendo usufruito della sospensione del pagamento dell’imposta.
In tale contesto, la società ricorrente – esercente l’attività di titolare di deposito doganale abilitato all’utilizzo ai fini Iva – aveva dedotto, fra l’altro, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 31 del Dlgs n. 546/1992, in ragione della tardiva comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza: la società sosteneva, in particolare, che l’avviso di trattazione dell’udienza innanzi alla Commissione tributaria regionale le era stato notificato solo 15 giorni prima della data dell’udienza fissata.
 
La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo in esame.
Al riguardo, i giudici di legittimità hanno rilevato che il mancato rispetto del termine per l’invio dell’avviso di trattazione della causa determina la nullità della comunicazione e di tutti i successivi atti consequenziali, salva l’acquiescenza della parte interessata che, nelle proprie difese scritte, non sollevi tempestivamente l’eccezione, ovvero che, comparendo nella pubblica udienza, non eccepisca alcunché al riguardo (in terminis, a livello di prassi amministrativa, cfr circolare dell’Agenzia delle dogane 4 aprile 2002, n. 26, par. 6).
 
Tali principi risultano, peraltro, ormai sedimentati nella giurisprudenza, essendosi di recente ritenuto che, nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza adempie a un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; ne consegue che la omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione determina la nullità della decisione della Commissione tributaria (in questi termini, si vedano le sentenze 22 giugno 2011, n. 13654, e 20 dicembre 2012, n. 23607, nonché l’ordinanza 14 maggio 2013, n. 11487).
 
Sulla stessa linea interpretativa è stato, inoltre, ritenuto che la tardiva comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza non produce la nullità della sentenza nel solo caso di partecipazione del difensore alla detta udienza (vedi sentenza 20 settembre 2006, n. 20370); del resto, la possibilità di sanatoria che pure viene riconosciuta dalla Cassazione nel caso di partecipazione del difensore all’udienza fissata presuppone che la parte alla quale non è stata recapitata la comunicazione abbia, con i propri scritti o presentandosi all’udienza, accettato il contraddittorio (vedi sentenza 29 settembre 2006, n. 21224). Sul punto, i giudici di legittimità hanno osservato che quest’ultima circostanza non ricorre nel caso di specie, in cui la parte si è costituita in giudizio nella fase di appello depositando memoria e chiedendo l’adozione di provvedimenti connessi alla tardiva comunicazione, in tal modo manifestando una condotta processuale incompatibile con la sanatoria ex tunc della nullità.
 
È utile aggiungere, infine, che la questione relativa alla corretta applicazione della normativa nazionale in materia di depositi Iva (articolo 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331) e, in particolare, alle modalità per il riconoscimento del beneficio dell’esenzione del pagamento Iva in favore dei soggetti che importano merce extra Ue destinata all’immissione in depositi fiscali Iva, è stata affrontata, nel merito, con la recente sentenza 29 luglio 2015, n. 16109.
Fonte
Fiscooggi.it

a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
 
pubblicato Giovedì 4 Febbraio 2016
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/tempistica-non-e-optionalil-diritto-difesa-va-assicurato