Appello - Mancato deposito copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale - Inammissibilità del ricorso

Appello - Mancato deposito copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale - Inammissibilità del ricorso

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 settembre 2015, n. 18121

 

In diritto

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, ai sensi del n.4, 1 comma. dell’art.360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.53, comma 2, e dell’art.22, comma 1, del d.lgs. n.546/92 laddove la Commissione Regionale campana aveva dichiarato inammissibile l’appello perché non era stata depositata la copia della ricevuta di spedizione a mezzo posta raccomandata, mentre, in atti, era stata allegata distinta di spedizione delle raccomandate postali consegnate all’Ufficio postale da ritenersi equipollente alla prima.

2. La censura è infondata. Nella specifica materia costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui "in tema di procedimento di appello nel contenzioso tributario, la rituale costituzione in giudizio del ricorrente, ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, quale richiamato dall’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, richiede il deposito, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita, dell'originale del ricorso notificato o di copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale; ne consegue che, in difetto, attenendo l’adempimento al riscontro della stessa tempestività della predetta costituzione, il ricorso è inammissibile e tale sanzione va rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, né è sanabile per via della costituzione del convenuto "(cfr. Sentenza n. 1025/2008 e n. 7373 del 31/03/2011).

3. Nella specie, la sentenza impugnata è conforme a detti principi laddove il mezzo di ricorso appare, invece, da un lato inconferente con il decisum non censurando idoneamente l’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di merito in ordine all’assenza in atti della copia della ricevuta di spedizione a mezzo posta raccomandata dell’appello; e, dall’altro, inammissibile per difetto di autosufficienza, non potendosi ritenere assolto l’onere di specificità del ricorso, ex art.366 c.p.c., dalla mera inclusione in seno all’atto di impugnazione di fotocopia (peraltro poco leggibile) di distinta di spedizione delle raccomandate postali dalla quale non è evincibile né il collegamento con le raccomandate, oggetto di controversia, né la sottoscrizione per ricevuta da parte dell’Ufficio postale.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente, soccombente, alle spese, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, ex art.93 c.p.c., in favore del procuratore della contro ricorrente che se ne è dichiarato antistatario.

5. Non sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art.13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione in favore della contro ricorrente delle spese liquidate in complessivi euro 1.100 oltre i.v.a. e c.p.a. ed oltre rimborso forfetario nella misura del 15% da distrarsi, ex art.93 c.p.c., in favore del procuratore dichiaratosene anticipatario.