La notifica di un atto impositivo: perfezionata all' l'indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi

La notifica di un atto impositivo: perfezionata all' l'indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi

La notifica di un atto impositivo: perfezionata all' l'indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi

La notifica della cartella di pagamento perfezionata presso l’indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi deve considerarsi valida (Corte di Cassazione – Sez. trib. – Sentenza 08 giugno 2016, n. 11726).

 

"... l'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non prevede alcun obbligo di notificazione della cartella di pagamento nel luogo di residenza del destinatario ai sensi dell'art. 139 cod.proc.civ. Al contrario, a norma dell'art. 60 comma 1 lett. c) d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, richiamato dall'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, la notificazione non solo degli avvisi ma anche di "ogni altro atto che per legge deve essere notificato al contribuente", se non avviene mediante consegna a mani proprie, deve essere effettuata nel domicilio fiscale del contribuente. L'art. 58 commi 2 e 4 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 stabilisce che il domicilio fiscale corrisponde al luogo di residenza anagrafica e che il contribuente deve indicare nella dichiarazione presentata agli Uffici finanziari il proprio domicilio fiscale, con la precisazione dell'indirizzo, valevole quale elezione di domicilio. Ne consegue che, in caso di difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi, è valida la notificazione dell'atto perfezionatasi presso l'indirizzo indicato nella dichiarazione, atteso che l'indicazione del comune di domicilio fiscale e dell'indirizzo da parte del contribuente, ai sensi dell'art. 58, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, deve essere effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento."

 

Dott. Francesco Cotrufo