Costi per la difesa tributaria: deducibili al termine del giudizio

Costi per la difesa tributaria: deducibili al termine del giudizio

Costi per la difesa tributaria: deducibili al termine del giudizio

 

Suprema Corte di Casssazione sent. n. 16969/2016

La Corte di Cassazione rileva che:

"In materia di prestazioni professionali vige la regola della postnumerazione (art. 2225 e 2233 c.c.), secondo la quale il diritto al compenso pattuito si matura una volta posta in essere una prestazionee tecnicamente idonea a raggiungere il risultato a cui la prestazione è diretta (regola mitigata da un diplice ordine di diritti del professionista: quello dell'anticipo delle spese occorrenti all'esecuzione dell'opera e quello all'acconto, da determinarsi secondo gli usi sul compenso da percepire una volta portato a termine l'incarico Cfr. Cass. 24046/2006). La prestazione difensiva ha così carattere unitario e ciò importa che gli onorari dell'avvocati debbano essere liquidati in base alla tariffa vigente nel momento in cui la cessazione dell'incarico professionale, unitarietà che va rapportata ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio e, quindi, al momento della pronunzia che chiude ciascun grado (Cfr. Cass. 17059/2007). 

Pertanto il giudice tributario dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto:

il corrispettivo della prestazione del professionista legale e la relativa spesa si considerano conseguiti e sostenuti quando la prestazione è condotta a termine per effetto dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico professionale".

 

Dott. Francesco Cotrufo

Commercialista - Tributarista