Sei un medico di base? Non devi pagare l'Irap...

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Suprema Corte di Cassazione 17342/2016

La Cassazione rileva:

questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: "Con riguardo al presdpposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed ; insindacabile in sede di legittimità se congruamente motipato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasiforma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organitatipe rifiribili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio deltattipilain asserqa di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".  Nella specie, l'Agenzia incentra i motivi, oltre che su una generica censura di non esiguità delle spese per gli immobili e del valore dei beni strumentali, proprio sulla mancata valutazione da parte della C.T.R. dell'apporto dato al professionista dal dipendente con mansioni di segretaria. La decisione impugnata è conforme ai principi di diritto successivaeme affermati da questa Corte a Sezioni Unite.

 

Dott. Francesco Cotrufo

Commercialista - Tributarista