Amministratore che gestisce l'impresa con il coniuge? Iscrizione alla gestione commercianti. La Cassazione conferma!

Amministratore che gestisce l'impresa con il coniuge? Iscrizione alla gestione commercianti. La Cassazione conferma!

Amministratore che gestisce l'impresa con il coniuge? Iscrizione alla gestione commercianti. La Cassazione conferma!

Suprema Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. L Num. 17641 Anno 2016

". al riguardo questa Corte ha avuto occasione di precisare (Cass. Sez. Lav. n. 15167 del 19/7/2005) che "l'obbligo d'iscrizione alla gestione commercianti vige, ai sensi dell'art. 1, comma duecentoduesimo, della legge n. 662 del 1996, anche in mancanza dell'esercizio di un'impresa, essendo sufficiente che le attività elencate nell'art. 49, comma primo, lett. d), della legge n. 88 del 1989, vengano svolte in forma autonoma" (in senso conf. v. Cass. sez. lav. n. 9121 del 17/4/2007). In effetti, la legge 9 marzo 1989, n. 88 ha previsto all'art. 49, comma 1, che la classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base di diversi criteri, tra i quali quello di cui alla lettera d), che qui interessa, del settore terziario, per le attivita' commerciali, ivi comprese quelle turistiche. Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei mponenti la famiglia, Ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".

Quindi il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.I che abbia come oggetto un esercizio commerciale. (v. in tal senso Cass. sez. 6 - Lav., Ordinanza n. 3145 del 2013). Orbene, tale essendo il quadro normativo di riferimento, si osserva che la Corte di merito ha adeguatamente analizzato i diversi elementi che l'hanno condotta al convincimento della sussistenza, nella fattispecie, dei presupposti di cui alla lettera c), comma 203, art. 1 della legge n. 662/1996, vale a dire la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Infatti, la Corte territoriale ha ben evidenziato che dal verbale di accertamento n. 501/2005 era emerso che xxxxxxxa era socia ed amministratrice unica della xxx s.r.I., società che gestiva l'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, che la conduzione aziendale veniva assolta dai coniugi e soci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, che in precedenti accessi amministrativi la ricorrente era stata trovata al lavoro all'interno del predetto xxxxxxxxxxxx, che la ditta si avvaleva solo saltuariamente e per brevi periodi di personale con mansioni impiegatizie e che la medesima xxxxxxxxxxxx risultava essere stata denunciata all'Inail a far data dall'1.1.19xx. In sostanza, secondo il condiviso giudizio della Corte di merito, si era avuta, nella fattispecie, la prova dello svolgimento di un'attività non occasionale della xxxxx all'interno del suddetto xxxxxxxxxx a nulla rilevando che potessero esservi terze persone incaricate di svolgere parte dei compiti sulla base delle direttive fornite dalla xxxxxxxxxxxx nella sua qualità di amministratrice unica

Dott. Francesco Cotrufo

Commercialista - Tributarista