La finta donazione al familiare non implica la volontà di sottrarsi alle tasse. Dott. Francesco Cotrufo

La finta donazione al familiare non implica la volontà di sottrarsi alle tasse. Dott. Francesco Cotrufo

 

La terza sezione penale della Cassazione con la sentenza 3011/17 ha statuito quanto segue:

" Il ricorrente invoca l'applicazione, quali elementi normativi costitutivi della fattispecie di reato di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. 74/2000, dei concetti di "operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente" e di "mezzi fraudolenti" come definti dall'art. 1, lett g-bis) e g-ter), d.lgs. n. 74, cit., aggiunti dall'art. 1, comma 1, lett. c). d.lgs. 24/09/2015, n. 158.


Tali elementi non concorrono a defindire la norma incriminatrice in questione bensì quella di cui all'art. 3, d.lgs. n. 74/2000 che esplicitamente li contiene.

La condatta descritta dal successivo art. 11, comma 1, infatti, è "autosufficiente" e si alimenta della particolare oggettività che la caratterizza, che individua uno dei modi tipici e preselezionati di aggressione al bene tutelato nella sua unitarietà, dall'intero impianto sanzionatorio disegnato dal d.lgs. n. 74/2000, il dovere, cioè, di concorrere alle spese pubbliche ognuno secondo le proprie capacità (art. 53 Cost.).

L'antecedente storico immediato e diretto dell'art. 11 del d.lgs. 74/2000 è costitutito dall'art. 97 del D.P.R. 602/73. Fa ingresso nella nuova fattispecie la condatta di "alienazione simulata", che costituisce modalità alternativa al compimento di atti fraudolenti sui proprio o altrui beni. 

Per il concetto di "alienazione simulata" non è necessario ricorrere all'armamentario definitorio previsto dall'art 1, comma 1, lett. g-bis) e g-ter), d.lgs. n. 74. E' sufficiente attingere alle comuni definizioni civilistiche, preesistenti alla norma in questione, secondo le quali la simulazione è finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale.

Nel caso di specie, andava valutata la causa concreta ed il motivo del contratto posto in essere. In particolare, la circostanza che l'atto sia stato stipulato da tutti i germani per sciogliere la comunione ereditaria è un dato che può essere validamente preso in considerazione.

Inoltre, al fine di verifichare il rispetto del principio di offensività,  si impone di valutare sempre l'idoneità "ex ante" dell'atto a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale del debito erariale.

 

Dott. Francesco Cotrufo, foro di Bari