Attivitą di estetista e trucco semipermanente. Ecco la risposta del Ministero dello Sviluppo Economico. Cotrufo & Partners

Attivitą di estetista e trucco semipermanente. Ecco la risposta del Ministero dello Sviluppo Economico. Cotrufo & Partners

 

 

ATTIVITA’ DI ESTETISTA - Aggiunta del servizio di trucco semipermanente

E’ da ritenersi consentita la prestazione dell’attività di «trucco semipermanente» a soggetti in possesso dell’abilitazione allo svolgimento dei trattamenti estetici i quali abbiano ricevuto idonea formazione dal fabbricante dell’apparecchiatura o da un suo mandatario o da altro ente competente, purché certificata conformemente alle indicazioni sopra esposte.

Risposta che il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito, con la nota del 20 gennaio 2017, Prot. 18706, ad un quesito posto da una società, esercente l’attività di estetica, che intendeva ampliare i servizi offerti alla propria clientela con l’aggiunta di «trucco semipermanente».

Il trucco semipermanente (o micropigmentazione) –  “è un trattamento volto all’abbellimento estetico di aree del viso o del corpo mediante l’introduzione di appositi pigmenti nello strato cutaneo più superficiale (a riprova della superficialità dell’intervento sta la necessità di ripetere l’operazione nel tempo, dovuta alla progressiva scomparsa dei pigmenti precedentemente posati per il normale processo esfoliativo e di rigenerazione della pelle). La tecnica, frequentemente associata a quella, analoga, di tatuaggio, costituisce rispetto ad essa attivit&ag rave; invero differente, anche per quanto attiene alla strumentazione ed ai prodotti utilizzati”.

A norma dell’art. 1 della legge n. 1 del 1990, l’estetista, in possesso della prevista qualificazione professionale, può fare legittimamente uso nello svolgimento della propria attività in via esclusiva degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ricompresi nell’elenco delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, 15 ottobre 2015, n. 206, che ha modificato il precedente decreto interministeriale 12 maggio 2011, n. 110.

Dott. Francesco Cotrufo