Imprenditore che non conserva le fatture? Rischia una condanna penale. Dott. Francesco Cotrufo
Norma di riferimento: Art. 10 D.lgs. 74/200
Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili (In vigore dal 22 ottobre 2015)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".
La Suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 7686 del 17.02.2017, in riferimento all'art. 10 del D.lgs. 74/2000, ha confermato integralmente l'impianto accusatorio della Corte d'Appello di Lecce.
In particolare, la Corte ha così deciso:
"vero è, infatti, che il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, tutelando il bene giuridico della trasparenza fiscale, è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire aliunde elementi di prova.
Quindi,la norma incriminatrice non si limita a sanzionare l'occultamento di componenti contabili attive, dal momento che l'oggetto materiale del reato è dato genericamente dalle scritture contabili e dai documenti di cui è obbligatoria la conservazione.
Dott. Franceaco Cotrufo, foro di Bari