Il professionista non puņ essere condannato per evasione solo sulla base delle indagini della Guardia di Finanza. Avv. Francesco Cotrufo

Il professionista non puņ essere condannato per evasione solo sulla base delle indagini della Guardia di Finanza. Avv. Francesco Cotrufo

Le indagini della Guardia di finanza con le quali è stato determinato induttivamente il reddito del professionista sono insufficienti ai fini della condanna per evasione fiscale, tanto più se il calcolo del presunto imponibile non viene fatto al netto dei costi.

Questo, in estremi sintesi, quanto statutio dalla Corte di cassazione  con sentenza n. 20897 del 3 maggio 2017.

Secondo la Suprema Corte, la Corte territoriale, pur in presenza di specifiche doglianze formulate dall'imputato con i motivi d'appello, in ordine alla inadeguatezza dell'accertamento della base imponibile, per la cui determinazione avrebbero dovuto essere considerati anche gli elementi negativi di redditi, e cioè i costi sostenuti dall'imputato nello svolgimento della sua attività professionale, si è limitata ad afferma la sufficienza sul punto dell'accertamento eseguito dall Guardia di Finanza con il metodo analitico-induttivo, omettendo, tuttavia, di considerare quanto prospettato dall'imputato in ordine ai costi sostenuti per la produzione di tale reddito, non risultando che gli stessi siano stati contemplati, neppure in via presuntiva, nel corso dell'accertamento svolto dalla Guardia di Finanza:

ne consegue la sussistenza sul punto del vizio di motivazione denunciato dal ricorrente, in quanto, a fronte della prospettazione dell'esistenza di costi, indicedenti sulla base imponibile considerata al fine della determinazione della evasione d'imposta, la Corte territoriale si è limitata a rilevare la sufficienza dell'accertamento eseguito dalla Guardia di Finanza, senza dare conto del suo contenuto e dei criteri adottati per addivenire alla determinazione della base imponibile, nè della considerazione della incidenza sulla stessa dei costi connessi alla attività professionale svolta dall'imputato, omettendo, anzi, di dedurre da essa le anticipazioni di diritti, imposte e tasse perchè gravanti sui clienti, senza altro specificare a proposito della natura di tali costi (in particolare delle imposte e delle tasse) e della certezza del loro recupero, mentre per determinare l'ammontare dell'imposta evasa avrebbe dovuto contrapporre ricavi e costi di esercizio detrabili (cfr. Sez. 3 n. 15899/2016, Colletta, Rv. 266817).

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista 

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