Assolto in sede penale? Nessun diritto al rimborso delle somme versate per la conciliazione tributaria. Avv. Francesco Cotrufo

Assolto in sede penale? Nessun diritto  al rimborso delle somme versate per la conciliazione tributaria. Avv. Francesco Cotrufo

Assolto in sede penale? Nessun diritto al rimborso delle somme versate per la conciliazione tributaria. Avv. Francesco Cotrufo

Ctr della Toscana - sentenza n. 994/17, 


Il giudicato non si estende al processo tributario in cui vigono limitazioni probatorie: l’accordo col fisco determina una novazione che fa cessare la materia di lite rispetto all’accertamento originario. 

Questo, in estrema sintesi, quanto stabilito dalla Ctr Toscana.

Nel caso di spece, il contribuente, dopo aver ottenuto una sentenza di assoluzione passata in giudicato, presentava istanza  di rimborso delle imposte versate a seguito di un accordo conciliativo con l’amministrazione finanziaria.

A seguito di silenzio-rifiuto, il contribuente proponeva tempestivo ricorso, sostenendo che  il giudice tributario avrebbe dovuto adeguarsi al giudicato penale. I giudici di merito hanno rigettato tale ricostruzione, in quanto, l’articolo 654 c.p.p., subordina l’efficacia vincolante del giudicato penale in altri procedimenti  all’assenza, in questi ultimi, di limiti probatori (nel processo tributario vige il divieto di prova testimoniale).

Secondo la  giurisprudenza di legittimità, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi, nel separato giudizio tributario, alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti siano gli stessi per i quali l’amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente (cfr. Cassazione 8129/12).

Avv.  Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del  foro di Bari