Notifica con raccomandata a/r all’indirizzo Aire: procedura ok

Notifica con raccomandata a/r all’indirizzo Aire: procedura ok

Notifica con raccomandata a/r
all’indirizzo Aire: procedura ok
La regola è valida, nel caso in cui l’interessato non abbia comunicato un diverso domicilio, senza distinguere tra chi si è trasferito all’interno o fuori dei confini dell'Unione europea
Notifica con raccomandata a/r|all’indirizzo Aire: procedura ok
La disciplina dettata in materia di notificazione di atti tributari a cittadini non residenti ha carattere speciale rispetto alle norme del cpc e prevede che la notifica possa eseguirsi mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero.
Così ha concluso la Corte suprema con l’ordinanza 20256 del 22 agosto 2017, ove è stato altresì chiarito che la regola in parola non fa distinzioni fra il caso del contribuente trasferito in Paese dell’Unione europea e quello del contribuente extra Ue.
 
La vicenda processuale 
In riforma della pronuncia di prime cure, la Commissione tributaria regionale della Liguria dichiarava invalida la notifica di un atto di accertamento effettuata nei confronti di un contribuente residente all’estero mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo del recapito straniero rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire).
Secondo il collegio tributario, poiché l’interessato risultava residente in Svizzera, Paese non appartenente all’Unione europea, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita secondo le regole delle convenzioni internazionali, in ragione di quanto previsto dall’articolo 142 del codice di procedura penale.
 
Ricorrendo in sede di legittimità, l’Agenzia lamentava l’errata interpretazione della disciplina (articolo 60 Dpr 600/1973 e articolo 142 cpc, in combinato disposto) in tema di notificazione di atti tributari a soggetti residenti fuori dei confini nazionali e, in subordine, l’omessa applicazione da parte del collegio tributario di merito del principio della sanatoria dell’eventuale nullità per raggiungimento dello scopo, avendo il contribuente proposto ricorso avverso l’atto di cui contestava la corretta notificazione.
 
La pronuncia della Corte
La Corte ha accolto il gravame, cassando la sentenza impugnata e rinviando al medesimo giudice regionale in diversa composizione.
In particolare, la Cassazione ha rilevato che nella fattispecie non trova applicazione l’articolo 142 cpc, il quale, relativamente alla notifica di atti giudiziari a persona non residente né dimorante né domiciliata nella Repubblica, fa riferimento alle modalità di notificazione consentite dalle convenzioni internazionali e prevede che soltanto in caso d’impossibilità di procedere secondo questa procedura la notifica avvenga per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Pubblico ministero, che ne cura la trasmissione al ministero degli Esteri per la consegna alla persona a cui è diretto l’atto.
 
Invero, spiega il giudice di nomofilachìa, l’articolo 60, quarto comma, del Dpr 600/1973, “norma speciale prevista per la notifica degli atti impositivi”, prevede tra l’altro che, in alternativa a quanto disposto dall’articolo 142 cpc, la notificazione ai contribuenti non residenti “è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero”.
La norma, prosegue la Corte “non fa distinzioni fra il caso del contribuente residente in paese della UE e il caso del contribuente residente in paese extra UE” ed è quindi “applicabile anche per il cittadino residente in Svizzera come nel caso di specie”.
 
Osservazioni
La disciplina in materia di notificazioni di atti tributari ai soggetti non residenti ha conosciuto nel tempo un progressivo arricchimento rispetto all’originaria previsione dettata dall’articolo 60 del Dpr 600/1973.
Dapprima, con l’articolo 37, comma 27, del decreto legge 223/2006, è stata inserita nel primo comma di detto articolo 60 la lettera e-bis, che attribuisce ai contribuenti non residenti la facoltà di comunicare l’indirizzo estero dove intendono ricevere la notifica degli atti tributari che li riguardano (in questi casi, la notifica è eseguita mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento).
 
A seguito, poi, della sentenza 366/2007, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme fiscali nella parte in cui prevedevano l’inapplicabilità dell’articolo 142 cpc per l’ipotesi di notifica a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile dall’amministrazione finanziaria in base all’iscrizione all’Aire, l’articolo 2, comma 1, lettera a), del Dl 40/2010, ha introdotto ulteriori novità che hanno interessato sia l’articolo 60 del Dpr 600/1973 (per gli atti di accertamento) sia l’articolo 26 del Dpr 602/1973 (per gli atti della riscossione).
In particolare, la novella del 2010 ha previsto un ampio utilizzo del mezzo postale (raccomandata a/r) che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 60 in questione, può essere inviata, ad esempio, “all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile”; con la precisazione che questa procedura è valida “in alternativa a quanto stabilito dall’articolo 142” cpc e che, in caso di esito negativo della notificazione, “si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e)” (ovvero il “rito degli irreperibili”, che prevede il deposito dell’atto tributario presso la casa comunale e l’affissione di apposito avviso “nell’albo del comune”).
 
Il quinto comma del medesimo articolo 60 ha invece precisato che la notificazione ai non residenti è validamente effettuata, ai sensi del precedente quarto comma, “qualora i medesimi non abbiano comunicato all’Agenzia delle entrate l’indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”.
 
Con l’odierna pronuncia, quindi, la Cassazione, valorizzando il carattere di specialità della norma fiscale e in piena coerenza con l’impianto normativo dettato in materia, conferma anche a livello interpretativo la generale utilizzabilità della raccomandata con avviso di ricevimento per la notificazione di atti tributari da eseguire al di fuori dei confini nazionali nei confronti di cittadini iscritti all’Air, a prescindere dalla localizzazione, Ue o extra Ue, degli interessati.
 
Fonte
http://www.fiscooggi.it
Autore:  Massimo Cancedda
pubblicato Martedì 19 Settembre 2017
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/notifica-raccomandata-arall-indirizzo-aire-procedura-ok