Costituire una nuova società per non pagare debiti tributari? Condanna dietro l'angolo. Avv. Francesco Cotrufo

Costituire una nuova società per non pagare debiti tributari?  Condanna dietro l'angolo. Avv. Francesco Cotrufo

La norma

Art. 11 D.lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Corte di cassazione sentenza n. 44451/17

Sequestro preventivo delle quote sociali per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte a carico dei soci della srl in liquidazione che creano, con atti simulati, una nuova società cui accollano tutti i rapporti giuridici della vecchia gestione per sottrarre la garanzia patrimoniale del pagamento del debito tributario col fisco.

La terza sezione penale statuisce un importante principio:  secondo la previsione dell’articolo 2560 Cc «se è vero che l’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito, è anche vero che ove l’azienda abbia ceduto i propri beni e sia stata posta successivamente in liquidazione (come avvenuto nel caso di specie) tale garanzia rischia di diventare soltanto formale».

Inoltre, per quanto riguarda la responsabilità dell’acquirente dell’azienda, il successivo comma 2 la circoscrive «al solo caso in cui i debiti dell’azienda ceduta risultino dai libri contabili obbligatori». La Corte, quindi, ritiene esistente il rischio che il debito tributario non si possa opporre alla cessionaria perché non rientrante nel lasso temporale in questione.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista in Bari