L'indizio di evasione non preclude il diritto alla detrazione iva.

L'indizio di evasione non preclude il diritto alla detrazione iva.

L'indizio di evasione non preclude il diritto alla detrazione iva.

L’indizio di evasione non preclude
il diritto alla detrazione dell’Iva
Gli eurogiudici chiamati a pronunciarsi su due questioni pregiudiziali che vertono sul principio di proporzionalità e vedono protagonista una società a cui è stato negato il beneficio
corte ue_logo
La vicenda trae origine in Romania dove la normativa Iva sancisce che i soggetti passivi Iva non possono detrarre l’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi presso altri soggetti passivi che siano stati dichiarati inattivi dall’Autorità tributaria. Dichiarazione di inattività, pubblicata sul sito internet dell’Autorità tributaria, che può scaturire dalla violazione di obblighi dichiarativi, dalla sottrazione al controllo fiscale o dalla constatazione che il contribuente non eserciti la propria attività presso la sede dichiarata.
Secondo tale normativa i soggetti passivi dichiarati inattivi non beneficiano, durante il periodo di inattività, del diritto di detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti. Al contempo, non beneficiano di tale diritto di detrazione i soggetti passivi stabiliti in Romania che, pur essendo regolarmente attivi, acquistino beni e servizi dai soggetti dichiarati inattivi.
 
La posizione dell’Amministrazione fiscale
Alla luce della predetta normativa, l’Autorità tributaria negava ad una Società il diritto di detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti effettuati presso un’altra Società dichiarata inattiva. Ne scaturiva un contenzioso nazionale nell’ambito del quale l’Autorità giudiziaria sottoponeva alla Corte di giustizia Ue le questioni pregiudiziali volte a stabilire:
  • la compatibilità con i principi e le regole della direttiva Iva 2006/112/CE della predetta normativa che nega il diritto alla detrazione dell’Iva relativi ad acquisti fatti presso un contribuente dichiarato inattivo dall’Amministrazione tributaria;
  • se fosse sufficiente, in caso di ritenuta compatibilità europea della normativa rumena, l’affissione dell’elenco dei contribuenti dichiarati inattivi presso la sede dell’Autorità tributaria e la pubblicazione dello stesso elenco sul sito Internet dell’Autorità tributaria.
 
Il diritto a detrazione e la lotta all’evasione
La Corte di giustizia con le due questioni pregiudiziali è stata chiamata a pronunziarsi sul bilanciamento, da un lato, del diritto a detrazione dell’Iva, elemento essenziale del meccanismo dell’Iva, e dall’altro, della lotta all’evasione fiscale, obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla normativa dell’Unione europea relativa all’Iva (direttiva 2006/112/CE). Tale bilanciamento, chiariscono i giudici dell’Unione, deve essere effettuato alla luce del principio di proporzionalità, per cui una misura nazionale tesa a scongiurare il semplice rischio di evasione non può rimettere in discussione il diritto alla detrazione dell’Iva, non consentendo che sia fornita la prova dell’assenza di evasione per giustificare il diritto di detrazione.
 
La soluzione della Corte
Secondo i giudici dell’Unione, la normativa rumena non è di per sé incompatibile con la direttiva Iva. Infatti, precisano i giudici, la normativa che obbliga il soggetto passivo a effettuare la verifica dello stato di attività o meno del proprio fornitore persegue un obiettivo che è legittimo e anzi imposto dal diritto dell’Unione, ossia quello di assicurare l’esatta riscossione dell’Iva e di evitare l’evasione. Tuttavia, chiariscono i giudici, nella misura in cui la violazione di tale obbligo determina l’impossibilità, per il soggetto passivo, di detrarre l’Iva assolta sugli acquisti, anche dimostrando che le transazioni concluse con l’operatore dichiarato inattivo soddisfano le condizioni sostanziali del diritto di detrazione e, in particolare, che l’Iva è stata versata all’erario da tale operatore, la normativa nazionale va oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo legittimo perseguito dalla direttiva Iva, ponendosi in contrasto con quest’ultima. Ciò, in quanto, il diniego del diritto alla detrazione diverrebbe sistematico e definitivo, non consentendo che sia fornita la prova dell’assenza di evasione o di perdita di gettito fiscale, e ciò, in aperto contrasto con la normativa dell’Unione europea.
 
Il diritto a detrazione non può essere soggetto a limitazioni
La soluzione della Corte di Giustizia è coerente alla costante giurisprudenza dell’Unione europea secondo cui in forza del principio di neutralità che caratterizza dell’Iva, il diritto dei soggetti passivi di detrarre l’Iva dovuta o versata a monte per i beni acquistati e per i servizi loro prestati costituisce un elemento fondamentale del meccanismo dell’Iva che non può essere soggetto a limitazioni. Pertanto, se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, quand’anche taluni requisiti formali siano stati disattesi dal soggetto passivo la detrazione non viene meno, salva l’ipotesi che l’inosservanza dei requisiti formali abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa del soddisfacimento dei requisiti sostanziali ovvero quando il diritto a detrazione sia invocato in modo fraudolento.                   
Nel predetto presupposto, la Corte evidenzia che, in linea di principio, l’Amministrazione non può imporre a un soggetto passivo di compiere controlli complessi e approfonditi relativi al suo fornitore, trasferendo di fatto su di esso gli atti di controllo incombenti all’amministrazione stessa. Tuttavia, nel caso concreto, chiariscono i giudici, una misura nazionale che obblighi ad effettuare una verifica sullo stato di attività del proprio fornitore non trasferisce sul soggetto passivo acquirente atti di controllo incombenti all’Amministrazione finanziaria, bensì informa quest’ultimo dell’esito di un’indagine amministrativa da cui risulta che il fornitore è dichiarato inattivo. Ciò, perché tale fornitore non ha soddisfatto gli obblighi dichiarativi imposti dalla legge, oppure perché ha dichiarato informazioni di identificazione della sede legale che non consentono all’autorità tributaria di individuare quest’ultima, o ancora perché non esercita la propria attività presso la sede legale o il domicilio fiscale dichiarati.
 
Il contrasto con la normativa comunitaria
Tali circostanze, ad avviso dei giudici dell’Unione non provano, tuttavia, in modo inconfutabile l’esistenza di un’evasione dell’Iva. Peraltro, nel caso controverso emergeva la circostanza che anche qualora il contribuente (dichiarato inattivo) avesse regolarizzato la propria situazione e avesse ottenuto di essere radiato dall’elenco dei contribuenti iscritti come inattivi, continuava a persistere per l’acquirente del bene o il destinatario del servizio la preclusione del diritto di detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti effettuati nei confronti del fornitore riabilitato. L’impossibilità, quindi, di una regolarizzazione a favore del soggetto passivo a valle nonostante la regolarizzazione del soggetto passivo a monte e la prova del versamento dell’Iva all’Erario da parte di quest’ultimo, con conseguente preclusione definitiva del diritto di detrazione, secondo la Corte si pone in contrasto con la normativa dell’Unione europea relativa all’Iva ed i principi della stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia. La Corte infine, respinge la richiesta dell’Autorità rumene di limitare nel tempo degli effetti della sentenza.

 
Data della sentenza
19/10/2017
Numero della causa
C-101/16
Nome delle parti
  • SC Paper Consult SRL
contro
  • Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud,

 Fonte

 Autore
Antonino Iacono
pubblicato Giovedì 19 Ottobre 2017
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/l-indizio-evasione-non-precludeil-diritto-alla-detrazione-dell-iva