Nullo il provvedimento che definisce l’opposizione esattoriale agli atti esecutivi senza il giudizio di cognizione

Nullo il provvedimento che definisce l’opposizione esattoriale agli atti esecutivi senza il giudizio di cognizione

Corte di cassazione,  sentenza n. 26830 del 14 novembre 2017

 

Importante sentenza della Suprema Corte che, in materia di opposizione esattoriale agli atti esecutivi, ha statuito il seguente principio di diritto «l’opposizione agli atti esecutivi avanzata dal debitore esecutato con pignoramento dei crediti verso terzi, ai sensi dell’articolo 72 bis del dpr 602/73, va qualificata come opposizione proposta in pendenza di esecuzione, assoggettata, come tale, alla disciplina di cui agli articoli 617, comma 2, e 618 Cpc, con l’obbligo del giudice, dopo aver dato o negato i provvedimenti indilazionabili o la sospensione della esecuzione, di dar corso al giudizio ordinario di cognizione, sicché, ove esso manchi, è nullo il provvedimento con cui sia stata definita l’opposizione».

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari