La cooperazione penale e fiscale in materia di accertamento ai sensi del d.l. n. 16/2012. Dott.ssa Marianna Visceglia

La cooperazione penale e fiscale in materia di accertamento ai sensi del d.l. n. 16/2012. Dott.ssa Marianna Visceglia

La cooperazione penale e fiscale in materia di accertamento ai sensi del d.l. n. 16/2012. Dott.ssa Marianna Visceglia

La cooperazione penale e fiscale in materia di accertamento ai sensi del d.l. n. 16/2012

Cassazione, Sent., n. 55102/2017

Il caso

Il Sig. XXXX, titolare della xxx s.r.l., ricorreva dinnanzi alla Suprema Corte di cassazione (IV sez. penale) avverso un ordinanza emessa dal Tribunale di Imperia.

Nel caso di specie, il suddetto tribunale accoglieva parzialmente la richiesta di riesame proposta dal ricorrente riguardante il sequestro preventivo (art. 321, co. 2 bis c.p.p. e 322 ter c.p.) di una somma di denaro, in relazione al reato di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” regolato dal d. lgs. 74/2000.

Il ricorso per Cassazione era basato sulla violazione dell’ art. 8, d.l. 16/2012, avendo il giudice cautelare sequestrato anche quanto evaso a titolo di IRES, e non avendo altresì considerato che la società aveva eseguito un’attività di rivendita volta a sanare il debito tributario.

La decisione

Sulla base di quanto appena enunciato, la Corte si è rifatta sulla già consolidata giurisprudenza tributaria di legittimità, in quanto ha sostenuto che “ai fini della determinazione del reddito di impresa, i costi documentati in fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, non possono essere dedotte dal contribuente / cessionario ove non ricorra la prova dell’assenza dei presupposti dell’illecito penale, integrando il reato di falso documentale, rilevante sia come concorso nella emissione della fattura falsa, sia come utilizzazione ai fini dell’evasione del carico fiscale. E’ stato a tale proposito sostenuto che la derivazione dei costi da una attività integrante illecito penale, espressione di distrazione verso finalità ulteriori da quelle proprie dell’attività di impresa, comporta il venire meno dell’indefettibile requisito dell’inerenza tra i costi dei medesimi e l’attività imprenditoriale” (Cass. Civ. sez. V, 11.11.2011, n. 23626).

Alla stregua degli elementi indicati, e sulla base della effettiva portata dell’art. 8 della succitata legge, la Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali.

Dott.ssa Marianna Visceglia, foro di Bari