Sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei reati tributari. Avv. Francesco Cotrufo

Sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei reati tributari. Avv. Francesco Cotrufo

Sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei reati tributari. Avv. Francesco Cotrufo

Sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei reati tributari. Avv. Francesco Cotrufo

In tema di reati tributari commessi dal legale rappresentate di una persona giuridica, in materia di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente prevista dagli artt. 1, comma 143, della L. n. 244 del 2007, ora art. 12-bis legge 74/2000, e 322-ter cod. pen.  non può essere disposto sui beni dell’ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di  autonomia e rappresenti sono uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni.

Legittimo, invece, è il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l’ente una persona estranea al detto reato (Cfr. Sez. U. n. 10561/2014).

Ciò posto, la confisca diretta (o confisca di proprietà) prevista dall’art. 240 cod. pen., come misura facoltativa e resa obbligatoria per alcuni reati dall’art. 322-ter cod. pen, ha per oggetto il profitto del reato, vale a dire l’utilità economica direttamente o indirettamente conseguita con la commissione del reato;

La confisca per equivalente ( o confisca di valore), invece, ha per oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto del reato ed è destinata ad operare nei casi in cui la confisca diretta non sia possibile.

Ne consegue che la confisca diretta del profitto del reato è possibile anche nei confronti di una persona giuridica per le violazioni fiscali commesse dal legale rappresentate o da altro organo della persona giuridica nell’interesse della società quando il profitto o i beni direttamente riconducibili a tale profitto siano rimasti nella disponibilità della persona giuridica medesima.

Si deve, invece, escludere la possibilità di procedere a confisca per equivalente di beni della persona giuridica per reati tributari commessi dal legale rappresentante, salva l’ipotesi in cui la persona giuridica sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui l’amministratore agisce come titolare effettivo.

Al riguardo, è stato osservato che, qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta; in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca ed il reato. Ove il profitto o il prezzo del reato sia rappresentato da una somma di denaro, questa non soltanto si confonde automaticamente con le altre disponibilità economiche dell’autore del fatto, ma perde – per il fatto stesso di essere ormai divenuta una appartenenza del reo – qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilità fisica.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari