Nessuna sanzione ex art. 13 del D.lgs. 471/97 al contribuente che impugna e paga in tempo. Avv. Francesco Cotrufo

Nessuna sanzione ex art. 13 del D.lgs. 471/97 al contribuente che impugna e paga in tempo.  Avv. Francesco Cotrufo

Nessuna sanzione ex art. 13 del D.lgs. 471/97 al contribuente che impugna e paga in tempo. Avv. Francesco Cotrufo

 

Nessuna sanzione ex art. 13 del D.lgs. 471/97 al contribuente che impugna e paga in tempo

 

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari

 

La Ctp di Milano, con sentenza n. 6044/2017, in relazione all’irrogazione della sanzione, ex art. 13 del D.lgs. 471/97, ritiene corretto che, a seguito della decisione emessa dal secondo giudice, si debba applicare l’art. 68 D.lgs. 546/92 che prevede il pagamento del tributo in pendenza del processo. Non può trovare applicazione, invece,  l’art. 13 comma 3 del decreto sopra citato, in quanto, il legislatore, con tale disposizione ha inteso punire la condotta di chi non provvede, entro le scadenze predeterminate, al versamento di un tributo ( o di una sua frazione) in virtù di specifici obblighi di legge.

La circostanza che la contribuente abbia proposto ricorso in sede giurisdizionale non legittima l’ufficio ad esigere l’ulteriore sanzione del 30% dell’imposta dovuta; sanzione che la legge ricollega non già al verificarsi del “rischio-soccombenza” in giudizio ma, appunto, al mancato versamento di quanto intimato. Per questi motivi, tale sanzione si applica solo per “l’omissione di detto versamento frazionato” e ciò riagurda l’omesso versamento a titolo provvisorio di somme riguardanti tributi dovuti in via definitiva.