Se il ricorrente si costituisce con modalità cartacea, l’ufficio non può costituirsi telematicamente. Avv. Francesco Cotrufo

Se il ricorrente si costituisce con modalità cartacea, l’ufficio non può costituirsi telematicamente. Avv. Francesco Cotrufo

 

Se il ricorrente si costituisce con modalità cartacea, l’ufficio non può costituirsi telematicamente. Avv. Francesco Cotrufo

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari

La Ctp di Foggia, con sentenza n. 1981/2017, in merito alla costituzione telematica della parte resistente, ha affermato che se il ricorso è introdotto tramite PEC, la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente deve avvenire in modo telmatico, cioà tramite il sistema Sigit, mentre nel caso il ricorso sia stato introdotto in altro modo, cioè con deposito presso la controparte o invio tramite posta alla stessa, anche la costituzione in giudizio tanto del ricorrente quanto della parte resistente, deve avvenire in modo cartaceo, cioè con deposito del ricorso o delle controdeduzioni presso la Commissione.

L’applicazione di siffatta interpretazione  comporta che il concessionario della riscossione non possa dirsi essersi validamente costituito .

La Ctp accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato.