Se il ricorrente si costituisce con modalità cartacea, l’ufficio non può costituirsi telematicamente. Avv. Francesco Cotrufo
Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari
La Ctp di Foggia, con sentenza n. 1981/2017, in merito alla costituzione telematica della parte resistente, ha affermato che se il ricorso è introdotto tramite PEC, la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente deve avvenire in modo telmatico, cioà tramite il sistema Sigit, mentre nel caso il ricorso sia stato introdotto in altro modo, cioè con deposito presso la controparte o invio tramite posta alla stessa, anche la costituzione in giudizio tanto del ricorrente quanto della parte resistente, deve avvenire in modo cartaceo, cioè con deposito del ricorso o delle controdeduzioni presso la Commissione.
L’applicazione di siffatta interpretazione comporta che il concessionario della riscossione non possa dirsi essersi validamente costituito .
La Ctp accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato.