Nessun patteggiamento ex art 444 cpp senza il saldo dei debiti con il fisco. Avv. Francesco Cotrufo

Nessun patteggiamento  ex art 444 cpp senza il saldo dei debiti con il fisco.  Avv. Francesco Cotrufo

Nessun patteggiamento ex art 444 cpp senza il saldo dei debiti con il fisco. Avv. Francesco Cotrufo

Nessun patteggiamento  ex art 444 cpp senza il saldo dei debiti con il fisco.  Avv. Francesco Cotrufo

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 169/2018, si è pronunciata sull’applicabilità del patteggiamento in materia di reati fiscali.

I Supremi giudici rilevano che il secondo comma dell’art. 13 bis del D.gls. 74/2000, introdotto dal D.lgs.158/2015, limita l’accesso al rito alternativo della applicazione della pena su richiesta per tutti i reati previsti dal suddetto d.lgs. 74/2000 ai soli casi in cui l’imputato possa beneficiare della speciale attenuante prevista dal prima comma della medesima disposizione (cioè l’integrale estinzione dei debiti tributari, compresi oneri ed accessori), o nelle ipotesi di ravvedimento operoso, stabilendo che  “per i delitti di cui al presente decreto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 13 commi 1 e2.

Secondo la Corte, tale previsione non vulnera il diritto di difesa, non potendo considerarsi la facoltà di accedere al rito alternativo una condizione indispensabile per la sua efficace tutela, né rappresenta una limitazione della tutela giurisdizionale avverso la pretesa erariale, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria e spettando esclusivamente al giudice penale il compito di accertare l’ammontare dell’imposta evasa, e neppure viola il diritto a un equo processo ed a non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso fatto sancito dall’art. 6 CEDU, essendo piuttosto pienamente in linea con gli obblighi internazionali dello Stato.

Si tratta di disposizione di natura processuale, dunque applicabile ai giudizi pendenti anche se relativi a fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, giacche’, in funzione premiale (essendo posta in relazione al ravvedimento operoso e all’integrale pagamento degli importi dovuti, che determina la configurabilità della circostanza attenuante di cui al primo comma della disposizione), regola e delimita l’accesso alla applicazione al rito alternativo di cui all’art. 444 c.p.p. in relazione a tutti i reati contemplati dal d.lgs. 74/2000, senza alcuna distinzione tra le varie fattispecie.