Reato di autoriciclaggio se con la sottofatturazione tornano in Italia somme non congrue rispetto al reddito. Avv. Francesco Cotrufo

Reato di autoriciclaggio se con la sottofatturazione tornano in Italia somme non congrue rispetto al reddito. Avv. Francesco Cotrufo

Reato di autoriciclaggio se con la sottofatturazione tornano in Italia somme non congrue rispetto al reddito. Avv. Francesco Cotrufo

 

 

ll nuovo art. 648-ter.1 c.p. distingue due ipotesi:

  • la prima,  punisce con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 5.000,00 a 25.000,00 euro chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo punito con la reclusione pari o superiore nel massimo a cinque anni, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare “concretamente” l’identificazione della loro provenienza delittuosa (art. 648-ter.1 co. 1 c.p.);
  • la seconda, punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.500,00 a 12.500,00 euro, le medesime attività ove poste in essere in relazione ad utilità provenienti da delitti non colposi puniti con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (art. 648-ter.1 co. 2 c.p.). Trovano comunque applicazione le pene previste dal primo comma (reclusione da due a otto anni e multa da 5.000,00 a 25.000,00 euro) se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere) ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 648-ter.1 co. 3 c.p.).

La seconda sezione penale della Cassazione con la sentenza 18308/17, ha statuito che, il delitto di dichiarazione fraudolenta presupposto rispetto a quello ex articolo 648 ter Cp,  è ipotizzato anche in base alle modalità occulte di rientro dei capitali

L’orientamento della Cassazione:  il reato di riciclaggio non richiede l’individuazione dell’esatta tipologia del delitto presupposto, ma basta la prova della provenienza illecita delle «utilità oggetto delle operazioni compiute».

Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha individuato la sussistenza del reato sulla base dei seguenti elementi: sottofatturazione, sproporzione delle somme rientrate in Italia rispetto ai redditi dichiarati e la mancata spiegazione sul perché le somme siano rientrate in Italia tramite corrieri e con le modalità occulte evidenziate negli atti di polizia giudiziaria.

 Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari