Nessuna condanna penale per chi non ha mai tenuto la contabilità. Avv. Francesco Cotrufo

Nessuna condanna penale per chi non ha mai tenuto la contabilità. Avv. Francesco Cotrufo

Nessuna condanna penale per chi non ha mai tenuto la contabilità. 

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari

 

Art. 10.  Occultamento o distruzione di documenti contabili (In vigore dal 22 ottobre 2015)

1.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. (24)

(24) Comma così modificato dall’ art. 6, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

 

La Corte di cassazione, con sentenza n.1441/2018, in riferimento all’art. 10 del D.lgs. 74/2000, ha ribadito che, in ossequio al principio di tassatività della legge penale, la condotta sanzionata dall’art. 10 è solo quella, espressamente contemplata appunto dalla norma, di occultamento o distruzione delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via meramente ammnistrativa dall’art 9, comma 1, del D.lgs. n. 471/97.

Consegue a quanto appena detto che in tanto può essere configurata la fattispecie delittuosa di cui all’art. 10 citato in quanto la documentazione contabile, di cui si assume l’occultamento o la distruzione, sia stata previamente istituita (non potendo occultarsi o distruggersi ciò che evidentemente neppure esiste).