Nessuna condanna penale per chi non ha mai tenuto la contabilità.
Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari
Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili (In vigore dal 22 ottobre 2015)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. (24)
(24) Comma così modificato dall’ art. 6, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
La Corte di cassazione, con sentenza n.1441/2018, in riferimento all’art. 10 del D.lgs. 74/2000, ha ribadito che, in ossequio al principio di tassatività della legge penale, la condotta sanzionata dall’art. 10 è solo quella, espressamente contemplata appunto dalla norma, di occultamento o distruzione delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via meramente ammnistrativa dall’art 9, comma 1, del D.lgs. n. 471/97.
Consegue a quanto appena detto che in tanto può essere configurata la fattispecie delittuosa di cui all’art. 10 citato in quanto la documentazione contabile, di cui si assume l’occultamento o la distruzione, sia stata previamente istituita (non potendo occultarsi o distruggersi ciò che evidentemente neppure esiste).