Accertamento di maggior valore: l’A. E. deve provare il maggior valore accertato rispetto a quello dichiarato dalle parti. Avv. Iris Maria Ruggeri

Accertamento di maggior valore: l’A. E. deve provare il maggior valore accertato rispetto a quello dichiarato dalle parti. Avv. Iris Maria Ruggeri

Accertamento di maggior valore: l’A. E. deve provare il maggior valore accertato rispetto a quello dichiarato dalle parti.

Due gli aspetti affrontati dalla Cassazione nella recente ordinanza n. 1728 depositata il 24.01.2018.

L’Amministrazione finanziaria, attrice in senso sostanziale, DEVE provare la fondatezza della pretesa, quindi, che l’immobile oggetto di compravendita abbia un valore venale superiore al prezzo dichiarato dai contraenti.

Nell’ipotesi esaminata, come spesso accade, il criterio utilizzato era quello della comparazione di valore con terreni asseritamente similari, ubicati nella stessa zona di quello oggetto di compravendita. Veniva, tuttavia, accertato, nel corso del giudizio di merito, a seguito di una CTU disposta dal Giudice, che i terreni presi a comparazione dall’Ufficio impositore non potessero ritenersi in condizione analoga a quello compravenduto  a causa del fatto che in quest’ultimo (a differenza che nei primi) non erano stati operati interventi di urbanizzazione.

Sicchè, assolutamente incongruo era da ritenersi il valore del terreno come determinato dall’A. E. con conseguente correttezza della pronuncia di annullamento totale dell’avviso di liquidazione e rettifica, disposta dal giudice di merito.

Pur configurandosi, infatti, il giudizio tributario, come “impugnazione merito”, tuttavia, l’attività di valutazione nel merito che s’impone al giudice tributario trova limite nel fatto che quest’ultimo non potrà prendere in esame elementi diversi da quelli posti a sostegno della pretesa portata dall’atto impositivo ed inoltre non potrà, il decidente, ricercare d’ufficio prove sostituendosi alla parte che ne è onerata, non potendo sostituirsi all’Amministrazione nella individuazione degli elementi costitutivi della pretesa. Quindi, la funzione di revisione e determinazione del quantum dovuto non può spingersi fino al punto da sopperire all’accertata carenza di prova del credito tributario.

Avv. Iris Maria Ruggeri del foro di Catania