Operazioni soggettivamente inesistenti: onere della prova sull’Ufficio. Avv. Iris Maria Ruggeri

Operazioni soggettivamente inesistenti: onere della prova sull’Ufficio. Avv. Iris Maria Ruggeri

Operazioni soggettivamente inesistenti: onere della prova sull’Ufficio.

Con ordinanza n. 1715 depositata il 24.01.2018, la Cassazione, nel ribadire la propria consolidata posizione , conferma che “… l’A.F., ove ritenga che il diritto alla detrazione debba essere negato attenendo la fatturazione di operazioni soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare, anche avvalendosi di presunzioni semplici, che il contribuente al momento dell’acquisto del bene o del servizio sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore …”.

Continua, la Corte chiarendo che “ … nelle ipotesi più semplici (operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare) detto onere può esaurirsi … nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale, mentre in quelle più complesse di “frode carosello” (contraddistinta da una catena di passaggi in cui sono riscontrabili fatturazioni per operazioni sia soggettivamente che oggettivamente inesistenti, con strumentale interposizione anche di società filtro) occorre dimostrare gli elementi di fatto caratterizzanti la frode e la consapevolezza di essi da parte del contribuente.”

Avv. Iris Maria Ruggeri del foro di Catania