Ripartizione dell’onere della prova nelle operazioni potenzialmente elusive. Avv. Iris Maria Ruggeri

Ripartizione dell’onere della prova nelle operazioni potenzialmente elusive. Avv. Iris Maria Ruggeri

Ripartizione dell’onere della prova nelle operazioni potenzialmente elusive.

Con ordinanza n. 1734 depositata il 24.01.2018, la Cassazione ha affrontato un interessante qualificando come elusiva un’operazione di vendita di un terreno edificabile preceduta da un atto di donazione qualificato dalla Corte come “inconsueto”.  

Il caso. Oggetto di lite due avvisi di accertamento notificati a due fratelli, attraverso i quali l’A. F. recupera il maggior reddito da plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile - di cui i fratelli erano proprietari pro quota (in ragione di ¼) - in donazione alla madre (a sua volta proprietaria della quota di 1/2) e da questa alienato, dopo breve tempo, dietro un corrispettivo pari al valore della donazione.

I principi. E’ da ritenersi condotta elusiva quella per cui un contribuente si avvalga in modo distorto, di strumenti giuridici perfettamente leciti, al fine di conseguire indebiti vantaggi fiscali.

Il negozio elusivo è inopponibile all’A.F. con riguardo ad ogni indebito vantaggio che il contribuente, da esso, vorrebbe far discendere (Cass. n. 3938/2014).  

Ciò chiarito, nei casi in cui l’operazione economica abbia per elemento predominante lo scopo elusivo, così si atteggia, secondo la Corte, l’onere della prova: sull’A. F. incombe l’onere di dimostrare sia il disegno elusivo che la manipolazione e/o alterazione degli schemi negoziali tipici, irragionevolmente utilizzati in una normale logica di mercato; sul contribuente grava, invece, l’onere di provare le ragioni economiche alternative o concorrenti che giustificano operazioni così strutturate. Ed è fondamentale che la successione negoziale sospetta, quale ad esempio, l’atto di liberalità genitore/figlio, non venga automaticamente letta in chiave elusiva degli interessi del Fisco “… dovendo, invece, contemperarsi con una interpretazione della complessa vicenda giuridica”. E nel caso della liberalità padre/figlio andrà valorizzata la pianificazione della successione nel patrimonio dell’ascendente in modo da restituire dignità e legittimità all’operazione recuperandone l’utilità economica.

Entrambe le parti potranno assolvere il relativo onere mediante prova presuntiva basata su circostanze gravi precise e concordanti (art. 37, co. 3, DPR. n. 600/73)

La soluzione.  A fronte dell’inconsueta donazione figli/madre, della quasi immediata cessione del terreno posta in essere da quest’ultima dietro pagamento di un corrispettivo identico al valore dichiarato nella donazione, i contribuenti hanno omesso di evidenziare le ragioni economiche alternative o concorrenti che giustificavano il duplice passaggio negoziale. 

Avv. Iris Maria Ruggeri del foro di Catania.

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