Elusione e mancata attivazione del contraddittorio. Avv. Francesco Cotrufo

Elusione e mancata attivazione del contraddittorio. Avv. Francesco Cotrufo

Elusione e mancata attivazione del contraddittorio. Avv. Francesco Cotrufo

Elusione e mancata attivazione del contraddittorio. Avv. Francesco Cotrufo

La Suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 2239/2018, in materia di elusione, ha ribadito che l’art. 37-bis del DP.R. n. 600/73 prevede, a pena di nullità, l’osservanza da parte dell’Amministrazione di un rigoroso procedimento di instaurazione del contraddittorio.

In particolare, la norma, al suo comma 4, statuisce che l’avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta del contribuente, anche mediante invio di lettera racc.ta, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si ritengono applicabili i commi 1 e 2.
Inoltre, il successivo comma 5, dispone che fermo restando quanto disposto dall’art. 42, l’avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendeo conto di quanto previsto al comma 2.

Secondo la Suprema Corte, la richiesta di chiarimenti al contribuente concorre alla formazione della valutazione  (preventiva rispetto all’emanazione dell’avviso di accertamento) da parte dell’Amministrazione finanziaria circa il fine elusivo delle operazioni e che, pertanto, non possono ritenersi alla stessa equipollenti l’attività svolta dai verbalizzanti in sede di verifica e le eventuali dichiarazioni rese in tale sede dal contribuente.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari