Colpevole anche il prestanome che agisce con dolo eventuale

Colpevole anche il prestanome che agisce con dolo eventuale

Colpevole anche il prestanome che agisce con dolo eventuale

Colpevole anche il prestanome
che agisce con dolo eventuale
 
Colpevole anche il prestanome|che agisce con dolo eventuale
 
Il rappresentante legale con potere di ingerenza sa degli illeciti, il suo ruolo non è di “facciata” ed è responsabile di omessa dichiarazione in concorso con l’amministratore di fatto.
Laddove il reato fiscale sia commesso nell’interesse di una società, la “testa di legno” può rispondere dell’illecito anche a titolo di dolo eventuale, poiché chi accetta la carica di legale rappresentante ne accetta anche i rischi connessi. A chiarirlo la terza sezione penale della Cassazione con sentenza n. 1590, dello scorso 16 gennaio.
Decisione
I giudici rigettano parzialmente le doglianze dell’imputato. A giudizio della Corte, le condotte omissive erano preordinate all’evasione fiscale e il rappresentate legale, pur operando come prestanome, accettando l’incarico, ne aveva accettato tutti i rischi connessi.
 
Secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento (artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 2392 cod. civ.), a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, ossia che il prestanome abbia agito col fine specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione fiscale di terzi”.
 
La Corte d’appello, muovendo da tale principio di diritto, si legge nella sentenza, ha operato correttamente, ritenendo che il reo fosse pienamente coinvolto nella gestione sociale poiché operava sui relativi conti bancari, “così palesando la sua piena ed esperta consapevolezza dei meccanismi e dell’operatività illecita della società”, a ciò dovendosi aggiungere l’esistenza di precedenti condanne per fatti di analoga natura.
 
Fonte
www.fiscooggi.it
 
Carmen Miglino
pubblicato Martedì 30 Gennaio 2018
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/colpevole-anche-prestanomeche-agisce-dolo-eventuale