Collegio sindacale e reato di bancarotta. Nuova pronuncia della Cassazione. Avv. Francesco Cotrufo

Collegio sindacale e reato di bancarotta. Nuova pronuncia della Cassazione. Avv. Francesco Cotrufo

Collegio sindacale e reato di bancarotta. Nuova pronuncia della Cassazione. Avv. Francesco Cotrufo

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 5180/2018, in riferimento alla contestazione del concorso del sindaco nella distrazione operata dall'amministratore di fatto, ha statuito che l'ipotesi delittuosa contestata a "titolo di concorso" al sindaco è articolata come responsabilità omissiva ai sensi del capoverso dell'art. 40 cod. pen., e dunque a titolo di mancato impedimento dell'evento consistente nelle distrazioni concretamente ed operativamente poste in essere dall'xxxxx.

Sul punto, la giurisprudenza della Corte ha affermato che nei reati di bancarotta è ammissibile il concorso di un componente del collegio sindacale con l'amministratore di una società, che può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale, il quale non si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi ad un riscontro contabile nell'ambito della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione (Sez. 5, Sentenza n. 10186 del 04/11/2009 Cc. (dep. 12/03/2010 ) Rv. 246911).

Ne consegue che in tema di bancarotta è configurabile il concorso dei componenti del collegio sindacale nei reati commessi dall'amministratore della società anche a titolo di omesso controllo sull'operato di quest'ultimo o di omessa attivazione dei poteri loro riconosciuti dalla legge (Sez. 5, Sentenza n. 31163 del 01/07/2011 Ud. (dep. 05/08/2011 ) Rv. 250555 Sez. 5.

La Corte distrettuale, però,  non argomenta in modo adeguato ( e ciò anche alla luce dei principi di diritto sopra enucleati e qui di nuovo riaffermati in punto di responsabilità concorsuale del sindaco ) come quest'ultimo abbia contribuito causalmente alle condotte distrattive architettate e perpetrate dall'amministratore di fatto attraverso la omissione del controllo e della vigilanza dovuta.

Ed invero, se i componenti del collegio sindacale concorrono nel delitto di bancarotta commesso dall'amministratore della società anche per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti dagli artt. 2403 cod. civ. e ss. - che non si esauriscono nella mera verifica contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori ma, pur non investendo in forma diretta le scelte imprenditoriali, si estendono al contenuto della gestione sociale, a tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali - allora non è dato comprendere dal tessuto argomentativo della motivazione impugnata in quale modo il xxxxxxxxxxxxx avesse potuto controllare ( ed impedire ) la distrazione commessa prima della assemblea sociale del 30.11.1998 ( ove lo stesso partecipò nella sua veste di sindaco ) attraverso l'artifizio della anticipazione di £ 1.200.000 in favore della xxxxxxxxxxxxx, trattandosi all'evidenza di condotte distrattive poste in essere per il tramite del predetto artifizio in precedenza e sulle quali dunque non poteva esplicarsi da parte del sindaco alcun potere interdittivo ed impeditivo dell'evento distrattivo da altri posto in essere.

Ma se così è, allora occorre evidenziare un ulteriore deficit argomentativo della motivazione impugnata laddove non spiega in modo coerente e giuridicamente comprensibile la ragione di quella unicità operativa tra l'anticipazione finanziaria sopra ricordata di £ 1.200.000 ed il successivo finanziamento alla xxxxxx di £ 800.000.000, unicità sulla cui base si costruisce la consapevolezza da parte del sindaco in sede di assemblea del 30.11.1998 della duplicità delle distrazioni orchestrate dall'amministratore di fatto e dunque la responsabilità del sindaco ai sensi dell'art. 40, cpv., cod. pen..

Ma questa insufficienza argomentativa riscontrabile nel tessuto motivatorio della sentenza impugnata in relazione al profilo della responsabilità concorsuale del sindaco nel reato di bancarotta patrimoniale non può non riverberarsi anche sul profilo di responsabilità ( sempre concorsuale ) del xxxx nel reato di bancarotta documentale, atteso che, per un verso, la responsabilità del ricorrente per quest'ultimo reato viene fatta discendere nella sentenza impugnata proprio dalla riscontrata compartecipazione del sindaco nel reato per primo citato sul quale, come detto, si sono evidenziate già sopra le menzionate criticità argomentative ) e che, per altro, la motivazione fondante la contestata responsabilità del sindaco riposa, in buona sostanza, solo sulla presunta utilità della distruzione delle scritture contabili, senza alcun ulteriore argomento dimostrativo della possibilità da parte del sindaco di evitare, anche in questo caso, la consumazione del reato da parte dell'amministratore di fatto.

La fondatezza delle doglianze relative alle due fattispecie di reato contestate al ricorrente nei termini sopra spiegati consente, da un lato, di rilevare la intervenuta estinzione dei reati per la maturata prescrizione e dunque di annullare agli effetti penali la sentenza di condanna del ricorrente xxxx e, dall'altro, di rinviare agli effetti civili al giudice civile competente per valore in grado di appello per l'ulteriore esame della vicenda alla luce dei rilievi critici sopra avanzati alla motivazione impugnata.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista 

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