Motivazione della sentenza: necessaria compresenza del contenuto statico con quello dinamico. Avv. Iris Maria Ruggeri

Motivazione della sentenza: necessaria compresenza del contenuto statico con quello dinamico. Avv. Iris Maria Ruggeri

Motivazione della sentenza: necessaria compresenza del contenuto statico con quello dinamico. Avv. Iris Maria Ruggeri

Motivazione della sentenza: necessaria compresenza del contenuto statico con quello dinamico. Avv. Iris Maria Ruggeri

Il 30 gennaio 2018 la Cassazione, con sentenza n. 2215/2018, pronunciando sul difetto di motivazione della sentenza, si è espressa nel senso che il giudice non può limitarsi ad enunciare la sua valutazione dei fatti (contenuto statico della motivazione) ma è tenuto a descrivere il processo cognitivo attraverso il quale da una situazione di totale ignoranza della fattispecie sottoposta al suo vaglio sia giunto alla formulazione del suo giudizio finale (contenuto dinamico).

Quindi non adempie il dovere di motivare la pronuncia il giudice che richiami principi giurisprudenziali senza formulare una specifica valutazione dei fatti rilevanti di causa e senza ricostruire la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta. Una sentenza che non faccia buon governo di questo principio sarebbe monca della sua premessa minore e, quindi, priva di conclusione razionale. (Cass. n. 22242/2015)

Va, inoltre rammentato”, afferma la Corte Eccellentissima, “che nel processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61, D. Lgs. n. 546/1992, la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente della illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle, così rendendosi impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, in tal modo non consentendo di ritenere che una siffatta affermazione di condivisione sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione della infondatezza dei motivi di gravame” (Cass. n. 242 del 2015).

Avv. Iris Maria Ruggeri del foro di Catania

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