IVA: Regime del margine ed onere della prova. Avv. Iris Maria Ruggeri

IVA: Regime del margine ed onere della prova. Avv. Iris Maria Ruggeri

IVA: Regime del margine ed onere della prova. Avv. Iris Maria Ruggeri

IVA: Regime del margine ed onere della prova. Avv. Iris Maria Ruggeri

In tema di IVA, il “Regime del margine”, facoltativo e derogatoria rispetto al regime normale dell’imposta, si applica in termini ristretti e rigorosi, incombendo sul contribuente l’onere della prova circa la corretta fruizione del regime speciale.

Se, infatti, l’A.F. contesta, in termini specifici che il cessionario abbia indebitamente fruito del regime, quest’ultimo dovrà dimostrare non solo di aver agita in assenza della consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto al fine di evitare di essere coinvolto in tale situazione, in presenza di indizi idonei a fare insorgere il sospetto.

Questo è quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 2393 del 31.01.2018.

In particolare la Corte si sofferma sul regime agevolato in riferimento alla compravendita di veicoli usati, rispetto alla quale rientra nella condotta diligente lò’individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare se l’IVA sia stata assolta già a monte da altri, senza possibilità di detrazione. In caso di esito positivo il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto anche quando l’A.F. dimostri che in realtà l’imposta è stata detratta.Nell’ipotesi in cui, invece, emerga che si precedenti proprietari svolgessero attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, oipera la presunzione dell’avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, assolta a monte per l’acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati ad essere impiegati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa con conseguente negazione del trattamento fiscale più favorevole.  

Avv. Iris Maria Ruggeri del foro di Catania

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