Imposta di registro ed INVIM: atto di rettifica del valore dell’immobile oggetto di disposizione fondato sul criterio della comparazione nullo per difetto di motivazione.

Imposta di registro ed INVIM: atto di rettifica del valore dell’immobile oggetto di disposizione fondato sul criterio della comparazione nullo per difetto di motivazione.

Imposta di registro ed INVIM: atto di rettifica del valore dell’immobile oggetto di disposizione fondato sul criterio della comparazione nullo per difetto di motivazione.

Del 02.02.2018, la sentenza n. 2564 attraverso la quale, cassando una sentenza della Commissione Tributaria Centrale, la Corte ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente annullando l’atto impositivo per totale difetto di motivazione.

Punto di partenza essenziale: l’avviso di rettifica per essere congruamente motivato dovrà contenere sia il valore attribuito al bene sia il criterio seguito dall’Ufficio per la determinazione di tale valore.

Sovente il criterio seguito è quello della comparazione con atti di disposizione riguardanti beni simili (a dire dell’Ufficio) a quello oggetto di valutazione erariale. Altrettanto spesso l’A. E. si limita ad indicare nell’avviso di rettifica il criterio astratto utilizzato, non accompagnato dall’allegazione degli atti di comparazione presi a riferimento né riporta il contenuto essenziale degli stessi (motivazione per relationem), precludendo al contribuente sia di accedere ad essi per controllarne l’idoneità comparativa sia di verificare l’effettiva rispondenza delle caratteristiche degli immobili assunti a comparazione con quelle dell’immobile oggetto di rettifica.

In tal modo la motivazione si risolve in una mera riproduzione di formule astratte e non assolve le funzioni che le sono proprie, gravemente vulnerando il diritto di difesa del contribuente. (Cass. ord. n. 21066/2017 – ord. n. 9032/2013)

Avv. Iris Maria Ruggeri del foro di Catania

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