Applicabilità della prescrizione quinquennale a tutte le obbligazioni tributarie (a prescindere dalla tipologia d'imposta) che soggiacciono alla “fisiologica periodicità” di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. Dott. Armando De Marco

Applicabilità della prescrizione quinquennale a tutte le obbligazioni tributarie (a prescindere dalla tipologia d'imposta) che soggiacciono alla “fisiologica periodicità” di cui all'art. 2948, n. 4 c.c.  Dott. Armando De Marco

Applicabilità della prescrizione quinquennale a tutte le obbligazioni tributarie (a prescindere dalla tipologia d'imposta) che soggiacciono alla “fisiologica periodicità” di cui all'art. 2948, n. 4 c.c.  Dott. Armando De Marco

                 

CTP AGRIGENTO, Sez. IV, Sent. n. 191 del 07 febbraio 2018

 

A seguito della ricezione di una intimazione di pagamento riferita alla asserita esistenza di presupposte cartelle, il ricorrente provvedeva ad impugnare quest'ultimo atto ricevuto affidando il ricorso ai vizi della sequenza procedimentale. I giudici di prime cure, pur ritenendo perfezionata la notifica degli atti presupposti e rigettando l'eccezione del ricorrente in ordine al disconoscimento delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento prodotte in atti dalla parte resistente, si esprimevano nel senso della inapplicabilità dell'art 2953 c.c. allorquando le obbligazioni tributarie soggiacciano al carattere della “periodicità” di cui all'art. 2649 n. 4 c.c..

Ed invero il Collegio siciliano statuiva testualmente che : “(...) se da un lato è vero che l'ingiunzione fiscale costituisce atto amministrativo, cumulativo in sé delle caratteristiche proprie del titolo esecutivo e del precetto, dall'altro deve però escludersi che tale atto, in assenza di pronuncia giurisprudenziale, possa acquisire efficacia di “giudicato”.

Da ciò consegue, logicamente, l'inapplicabilità dell'art 2953 c.c., il quale dispone che “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni. 

Da questa premessa discende che un atto amministrativo (cartella di pagamento) non confermato da sentenza definitiva di condanna, necessariamente soggiace agli ordinari termini di decadenza e prescrizione (da non intendersi per tali quelli dell'art. 2953 c.c., né può applicarsi estensivamente l'art. 2946 c.c., in base al quale la prescrizione decennale opera qualora la legge non disponga diversamente in quanto esiste una norma che dispone diversamente (art. 2948 n. 4 c.c.) il quale sottopone a prescrizione quinquennale “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.

Pertanto, le obbligazioni tributarie (a prescindere dalla tipologia d'imposta) hanno fisiologicamente insita la caratteristica della “periodicità” alla quale l'art. 2948, n. 4) Devono essere ricondotte alla prescrizione quinquennale (conforme CTP Reggio Calabria sentenza 16 aprile 2014).

La presente tesi è avvalorata, a contrario, anche dall'art. 26 del DPR 602/73, il quale impone al concessionario l'obbligo di conservare copia delle cartelle per cinque anni (e non dieci).”