Contraddittorio preventivo: uno spiraglio di luce sulle verifiche a tavolino. Avv. Iris Maria Ruggeri

Contraddittorio preventivo: uno spiraglio di luce sulle verifiche a tavolino. Avv. Iris Maria Ruggeri

Contraddittorio preventivo: uno spiraglio di luce sulle verifiche a tavolino. Avv. Iris Maria Ruggeri

 

Contraddittorio preventivo: uno spiraglio di luce sulle verifiche a tavolino.

Rigettato dalla Suprema Corte il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che lamentava l’illegittima applicazione dell’art. 12, co. 7, Legge n. 212/2000 alle “verifiche a tavolino”.

Nell’ordinanza n. 3060 dell’8 febbraio 2018 si individua un’apertura della Cassazione verso uno dei temi più controversi degli ultimi anni, quello dell’obbligatorietà del contraddittorio preventivo nelle ipotesi in cui l’accesso dei verificatori sia solo finalizzato all’acquisizione di documenti.

I giudici di legittimità sembrano aver recepito la tendenza di parecchie corti di merito a dilatare l’ambito di applicabilità del contraddittorio endoprocedimentale.

A parere della Corte, l’art. 12 sopra mentovato, infatti, non prevedrebbe alcuna distinzione tra le varie forme di accesso, imponendosi, dunque, la redazione dell’atto istruttorio (PVC) anche nelle ipotesi in cui, come in quella decisa, l’accesso presso la sede del contribuente venga operato allo scopo di reperire documentazione.

Solo dalla data del rilascio di copia del PVC decorrerà, per il contribuente, il termine dei sessanta giorni entro i quali presentare memorie, trascorso il quale l’Ufficio impositore emetterà legittimamente l’avviso di accertamento.

Per assistenza e consulenza, contatta  l'autore al seguente indirizzo email: ruggeri.avvocato@gmail.com