CTR Pescara: nulla la pretesa di pagamento avanzata nei confronti dei soci di una srl estinta se l’Ufficio non prova l’avvenuto riparto.

CTR Pescara: nulla la pretesa di pagamento avanzata nei confronti dei soci di una srl estinta se l’Ufficio non prova l’avvenuto riparto.

CTR Pescara: nulla la pretesa di pagamento avanzata nei confronti dei soci di una srl estinta se l’Ufficio non prova l’avvenuto riparto. 

Un contribuente, già socio di una società cancellata dal Registro delle Imprese (nell’anno 2011), ha impugnato alcune intimazioni di pagamento relative a debiti tributari maturati in capo alla società (in data antecedente la cancellazione) notificategli in qualità di socio, sulla base dell’art. 28, co. 4, D.LGS. n. 175/2014.

Col ricorso opponeva (invocando la copiosa giurisprudenza di legittimità sul tema) l’irretroattività della norma testè citata, applicabile alle cancellazioni avvenute a far data dal 13.12.2014 ed, inoltre, eccepiva l’impossibilità di configurare una ipotesi di coobbligazione solidale dei soci di una srl per i debiti tributari contratti da quest’ultima quando era ancora “in vita”.

In primo grado il contribuente vedeva riconosciute le proprie ragioni e l’Ufficio appellava la sentenza.

La difesa erariale trovava ragione nel fatto che, secondo la normativa vigente, i soci dovessero essere ritenuti responsabili per il pagamento dei debiti sociali fino a concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

Oltretutto, l’art. 36, DPR. n. 602/73, prevede espressamente che i soci siano responsabili per i debiti sociali se, a conclusione dell’attività di liquidazione o nel biennio precedente abbiano distratto l’attivo in loro favore senza soddisfare i debiti tributari.

La CTR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con sentenza n. 150 depositata il 13.02.2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio che, pur avendo correttamente inquadrato, sul piano normativo, la fattispecie concreta, non si è, tuttavia, peritato di offrire al Collegio la prova dei solo enunciati presupposti.

Avv. Iris Maria Ruggeri, Cassazionista del foro di Catania.

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