Cass. 4146\2018 –In quale esercizio si dichiarano i componenti –positivi o negativi-di reddito

Cass. 4146\2018 –In quale esercizio si dichiarano i componenti –positivi o negativi-di reddito

Cass. 4146\2018 –In quale esercizio si dichiarano i componenti –positivi o negativi-di reddito

Con l'unico motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 109 (già 75), coma 1, tuir, artt. 86, 109, comma 2, lettera a), e 52 del nuovo testo del d.P.R. n. 917 del 1986", l'amministrazione ricorrente censura la decisione in quanto, assumendo Che - posto che a norma dell'art. 109, secondo comma, lettera a), del tuir, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti alla data della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende - essendo incontroverso che gli atti di vendita degli otto appartamenti individuati dalla Guardia di finanza erano avvenuti nel 2003, la loro conseguente fatturazione avrebbe dovuto essere eseguita nell'anno 2002.

E non, come era avvenuto, nel 2004 (e segnatamente il 31 maggio 2004, essendo l'importo innegabilmente determinato in quanto risultante dai detti atti di compravendita, non vi era alcuna valida ragione giuridica per la mancata imputazione della somma di euro  74.424 nell'esercizio di competenza, ossia il 2013. 

Il ricorso è fondato, alla luce del consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui "in tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito,

dettate in via generale dall'art. 75 (ora 109) del d.P.R. 22 diceMbre 1986, n. 917, sono tassative ed inderogabili, non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo di reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come "esercizio di competenza", né essendone ammessa l'imputazione in misura superiore a quella prevista per ciascun esercizio. Il recupero a tassazione dei ricavi nell'esercizio di competenza non può pertanto trovare ostacolo nella circostanza che essi siano stati dichiarati in un diverso esercizio, non potendosi lasciare il contribuente arbitro della scelta del periodo più conveniente in cui dichiarare i propri componenti di reddito, con innegabili riflessi sulla determinazione del proprio reddito imponibile"(Cass. n. 28159 del 2013).

A norma dell'art. 109 (già 75), corni 1 e 2, del tuir, "i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti noime di questa sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza_ i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti_ alla data_ della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende".

Questa Corte ha chiarito, in tema di IVA, come "gli artt.23 e 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che stabiliscono tempi e modalità della registrazione delle fatture, pongono un obbligo generalizzato di annotazione, fissando per la relativa effettuazione precise modalità, che non trovano deroga in altre previsioni di legge, essendo collegate alle scansioni temporali dei versamenti dell'imposta, sicché tanto l'omissione della suddetta annotazione entro il termine previsto dal citato art.23, quanto la mancata contabilizzazione delle fatture nella dichiarazione relativa all'esercizio di competenza, costituiscono "irregolarità sostanziali", per-Che rilevanti ai fini della determinazione del "volume d'affari" previsto dall'art. 20 del medesimo d.P.R. e, conseguentemente, dell'imposta dovuta, e trovano un puntuale riscontro nel regime sanzionatorio previsto dagli artt. 42, 43 e 44 dell'indicato d.P.R." (Cass. n. 656 del 2014).

Nel caso in esame (l'intero importo de) le fatture relative ai contratti di vendita di immobili stipulati nel 2003 non risultano contabilizzate nell'esercizio di competenza, il 2003,

ma nel 2004, il 31 maggio, né i relativi ricavi sono stati dichiarati, ed imputati, al detto esercizio di competenza.

Avv.Giuseppe Mappa – Foro di Taranto