Notifica diretta a mezzo posta dell’atto impositivo non recapitato: decorrenza del termine di impugnazione. Avv. Iris Maria Ruggeri

Notifica diretta a mezzo posta dell’atto impositivo non recapitato: decorrenza del termine di impugnazione.  Avv. Iris Maria Ruggeri

Notifica diretta a mezzo posta dell’atto impositivo non recapitato: decorrenza del termine di impugnazione.  

Con Ordinanza n. 4049 del 20.02.2018, la Cassazione ha stabilito che “… in caso di mancato recapito della raccomandata contenente l’avviso di accertamento all’indirizzo del destinatario, la notifica eseguita in via diretta dall’Ufficio fiscale, ai sensi dell’art. 14, l. n. 890/82, deve intendersi eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza, oppure, se anteriore, dalla data di ritiro del plico ed è da tale data che decorre il termine di impugnazione del provvedimento, non potendosi considerare quale dies a quo, quello del ritiro della raccomandata da parte del destinatario”. (In senso conforme. Cass. n. 19958/2017)

Sulla base di questo principio la Corte regolatrice ha rigettato il ricorso per Cassazione proposto da un contribuente secondo il quale, invece, la decorrenza del termine di impugnazione dell’avviso di accertamento decorresse dalla data del ritiro del plico a cura del contribuente presso l’Ufficio postale, poiché coincidente con il momento dell’effettiva conoscenza.

Il rigetto della tesi difensiva del ricorrente deriva dalla circostanza che “… ove il momento di sostanziale perfezionamento della notifica fosse fatto coincidere con il ritiro del plico presso l’Ufficio postale, si rimetterebbe al destinatario la scelta del momento a far data del quale far decorrere il termine di impugnazione dell’atto notificato, con conseguente compressione dell’interesse del soggetto notificante”.(Cass. n. 19958/2017)

 Avv. Iris Maria Ruggeri -  Cassazionista -

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