Cass 4404\2018 – Sulla natura giuridica e portata della imposta di registro

Cass 4404\2018 – Sulla natura giuridica e portata della imposta di registro

Cass 4404\2018 – Sulla natura giuridica e portata della imposta di registro

 Va premesso che l'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico in materia di imposta di registro) stabilisce che «L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente».

Secondo la giurisprudenza di questa Corte tale disposizione non ha finalità antielusiva, ma attribuisce tuttavia rilievo all'intrinseca natura dell'atto rispetto al suo titolo e alla sua forma apparente.

In particolare, questa Corte ha statuito che l'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, disponendo che l'imposta deve essere applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti assoggettati a registrazione, è norma che non configura una "disposizione antielusiva", ma procede alla ricostruzione dell'obiettiva portata, sul piano degli effetti giuridici, dell'attività negoziale posta in essere (Cass., Sez. 5, n. 15319 del 19/06/2013); la prevalenza che l'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, richiamato dall'art. 13 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, attribuisce, ai fini dell'interpretazione degli atti registrati, alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici degli stessi sul loro titolo e sulla loro forma apparente, vincola l'interprete a privilegiare il dato giuridico reale dell'effettiva causa negoziale dell'atto sottoposto a registrazione, rispetto al relativo assetto cartolare; la disposizione in esame esprime la precisa volontà normativa di assumere, quale oggetto del rapporto giuridico tributario, gli atti in considerazione non della loro consistenza documentale, ma degli effetti giuridici prodotti, né è incompatibile con la nozione di "imposta d'atto", non ponendosi essa in contrasto con il principio costituzionale sancito dall'art. 23 Cost., o con quello di cui all'art. 41 Cost., mantenendo i soggetti integra la propria autonomia privata, anche nelle ipotesi di collegamento negoziale (Cass.,Sez. 5, n. 15319 del 19/06/2013; Cass., Sez. 6-5, n. 24594 del 02/12/2015; Cass., Sez. 5, n. 1955 del 04/02/2015).

Avv.Giuseppe Mappa -Foro di Taranto