Giudizio di revocazione avente ad oggetto una sentenza della Cassazione: condizioni per la configurabilità dell’errore revocatorio. Avv. Iris Maria Ruggeri

Giudizio di revocazione avente ad oggetto una sentenza della Cassazione: condizioni per la configurabilità dell’errore revocatorio. Avv. Iris Maria Ruggeri

Giudizio di revocazione avente ad oggetto una sentenza della Cassazione: condizioni per la configurabilità dell’errore revocatorio.

A seguito di una complessa vicenda processuale conclusasi con la pronuncia del giudice di legittimità, una società, reputando configurabile l’errore revocatorio di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c. in seno a quest’ultima ha proposto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., la relativa istanza affidata a due motivi, entrambi ritenuti dalla Corte inammissibili poiché volti a denunciare non già errori di percezione bensì errori di giudizio.

In particolare, col primo motivo, ai sensi dell’art. 395 , n. 4 c.p.c., parte ricorrente lamenta che la Corte sarebbe incorsa nel vizio di omessa pronuncia sia in relazione ad una eccezione di giudicato sia con riguardo a ricorso incidentale condizione sottoposta al suo vaglio ed, inoltre, non avrebbe pronunciato sul ricorso incidentale condizionato sottoposti al suo vaglio.

Su di esso la Corte osserva che in astratto una tale denuncia potrebbe certamente rientrare nell’ipotesi di cui al l’art. 395, n. 4 c.p.c., ben potendo, l’omessa pronuncia essere il frutto di una svista, di un errore percettivo, tuttavia, il motivo come strutturato è fuori dalla logica del rimedio revocatorio. La Corte richiama, per meglio spiegare, un principio di diritto ormai consolidato che qui di seguito si riporta: “L’istanza di revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391 c.p.c., implica ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. e che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si è pronunciato. L’errore in questione presuppone, dunque, il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempre che la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio., dovendosi considerare che il vizio revocatorio non ricorre quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione … “.

 

Avv. Iris Maria Ruggeri -  Cassazionista -

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