E' possibile ravvedere una dichiarazione fraudolenta? Avv. Francesco Cotrufo

E' possibile ravvedere una dichiarazione fraudolenta?  Avv. Francesco Cotrufo

E' possibile ravvedere una dichiarazione fraudolenta? Avv. Francesco Cotrufo

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 5448/2018, in merito alla possibilità del ravvedimento operso della dichiarazione fraudolenta, ha ricordato che l'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, nella formulazione introdotta dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 158 del 2015, stabilisce espressamente che, per i delitti di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, ossia l'integrale pagamento, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi - e sempre che non si tratti dei reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione ai quali l'integrale pagamento del debito tributario configura una causa di non punibilità - ovvero in presenza di ravvedimento operoso - ad accezione, in tal caso, dei reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione ai quali il ravvedimento operoso integra parimenti una causa di non punibilità.

La norma, peraltro, in relazione alle condizioni di accesso al "patteggiamento" non ha una portata innovativa, perché l'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, nella formulazione introdotta dall'art. 9 I. 25 giugno 1999, n. 205, aggiunto dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. m), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in I. 14 settembre 2011, n. 148, stabiliva già che, per i delitti di cui al d.lgs. 10 marzo 2000, le parti possono accedere al "patteggiamento" solo ove ricorra l'attenuante prevista dai commi 1 e 2 dello stesso art. 13, e, cioè, solo se i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti - comprensivi delle sanzioni amministrative - siano stati estinti, mediante pagamento, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

In ogni caso, trattandosi di una disposizione processuale, in quanto il legislatore ha introdotto un'esclusione oggettiva dal "patteggiamento", riferita alla generalità dei delitti in materia tributaria previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 (cfr. Corte cost., sent. n. 95 del 2015), l'art. 13-bis, comma 2, digs. n. 74 del 2000 trova applicazione in relazione a tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dalla norma, indipendentemente dalla data di commissione del reato.

Nel caso in esame, né dall'istanza ex art. 444 cod. proc. pen. sottoscritta dalla xxxxxxxxxxxxxx in data 27 aprile 2017, né dalla sentenza impugnata risulta che l'imputata abbia soddisfatto una delle condizioni alternativamente previste per l'accesso al rito speciale; la sentenza deve perciò essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al g.u.p. del tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso.

Infine, va osservato che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000, ventilata dalla difesa, è priva di rilevanza nel giudizio davanti alla Corte di cassazione.

Secondo la consolidata giurisprudenza Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale (ex plurimis, cfr. ordinanze n. 184 del 2017, n. 259 del 2016, n. 161 del 2015), non è, infatti, rilevante la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto un contenuto normativo che attiene al compimento di un atto processuale inserito in una fase successiva a quella in cui versa il giudizio a quo. La Corte, infatti, non deve fare applicazione della norma censurata, la quale verrà in rilievo nella successiva fase del giudizio di rinvio davanti al giudice di merito, alla cui cognizione è rimessa la verifica, in concreto, dei presupposti applicativi della norma medesima, presupposti che, peraltro, la Corte non è nemmeno nelle condizioni di poter apprezzare.

Per i motivi sopra esposta, la Suprema Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ne dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Bergamo.

 

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari
Docente agg. di Diritto Punitivo e Processuale Tributario c/o l'Accademia della G.d.F. di Roma