Ctp Taranto 254\2018 –Notifica cartella a mezzo Pec inesistente -Presupposti-
- Illegittimità dell’iscrizione ipotecaria da parte Concessionario se una o piu’ titoli posti a base sono oggetto di precedenti impugnazioni
In una controversia avente ad oggetto la impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria, parte ricorrente, rappresentata e difesa da altro difensore e non dal sottoscritto, eccepiva che una delle due ingiunzioni poste a base dell’opposta iscrizione ipotecaria era gia’ oggetto di impugnazione con precedente ricorso ancora pendente e che , l’altra ingiunzione non risultava notificata.
Il Concessionario, nel corso del giudizio esibiva la copia semplice dell’ultima ingiunzione assumendo che la stessa era stata notificata a mezzo Pec al contribuente , copia disconosciuta dal contribuente e che non riportava attestazioni di conformita’ alcune.
La Ctp Taranto ha dichiarato totalmente inesistente il procedimento di notifica di documenti fiscli ( nella specie ingiunzione) senza l’attestazione di conformita’ ,peraltro neppure depositata nel corso del giudizio a seguito di espresso disconoscimento da parte del difensore : “….Ritiene la Commissione che la questione rivesta notevole importanza in particolare per la cartella o atti similari perche’ tali documenti, depositati in copia senza attestazione di conformita’, NON POSSONO ASSUMERE ALCUN VALORE GIURIDICO ( art. 2719 c.c.) ed alcun valore fattuale per il fatto che, l’atto originale, rimasto nella disponibilita’ dell’Ente creditore, per un verso non ha compiuto il suo iter previsto dalla legge di costituire esso ( l’originale) valido titolo di credito nel momento in cui giunge nelle mani del debitore e, per altro verso, si puo’ prestare a facili equivoci di duplicazione o altro. La mancanza di certezze per gli elementi segnalati per la notifica PEC, induce questa Commissione a dover ritenere inesistente il procedimento notificatorio utilizzato dall’Agente della Riscossione nel caso di specie e con la conseguenza che l’atto non ha mai raggiunto il suo destinatario ee non puo’ quindi costituire titolo per i credito nell’atto medesimo indicato.
La Commissione tarantina ha anche accolto la domanda del ricorrente ritenendo la illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecario per aver posto a base un titolo non valido e non efficace perche’ sub judice in quanto oggetto di precedente ricorso, allo stato non concluso :” …per l’altra ingiunzione………..vi e’ gia’ contenzioso in itinere. E’ evidente l’impossibilita’ per l’Agente della Riscossione di assumere la garanzia ipotecaria stante l’incertezza del suo credito sottoposto al giudizio di un organo giurisdizionale. Condividere l’azione dell’Agente della riscossione significherebbe autorizzare un ABUSO vero e proprio per i gravi dubbi sul credito asseritamente vantato.
Av.Giuseppe MAPPA – Foro di Taranto