La Corte di cassazione, con la sentenza n. 14497 del 24 marzo 2017, ha statuito che risponde del reato di frode fiscale, l’amministratore che predispone il bilancio con le fatture false e si dimette pochi giorni prima della presentazione della dichiarazione. Per i supremi giudici, ai fini della condanna è sufficiente il suo evidente coinvolgimento nell’affare illecito nonostante il reato non sia punibile a titolo di tentativo.
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture introdotto dalla normativa del 2000 si consuma nel momento di presentazione della dichiarazione, tanto che tale delitto non è comunque punibile a titolo di tentativo, sicché esso può considerarsi perfezionato solamente con la condotta di presentazione della dichiarazione e non già nel momento in cui i documenti vengano registrati in contabilità, ciò nonostante, è, comunque, in astratto, possibile concepire in capo a un extraneus il concorso nel reato proprio di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in caso di determinazione o istigazione alla presentazione della dichiarazione, non apparendo ostarvi, in via di principio, la natura di reato istantaneo.
Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari
Docente agg. di Diritto Punitivo e Processuale Tributario c/o l'Accademia della G.d.F. di Roma