Può essere condannato l’imprenditore indebitato con il fisco che vende i beni per pagare altri creditori? Avv. Francesco Cotrufo

Può essere condannato l’imprenditore indebitato con il fisco che vende i beni per pagare altri creditori? Avv. Francesco Cotrufo

Può essere condannato l’imprenditore indebitato con il fisco che vende i beni per pagare altri creditori? Avv. Francesco Cotrufo

Art. 11 D.lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

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La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 10161/2018, in riferimento al reato di sottrazione fraudolenta in materia di pagamento delle imposte, ha statuito che la vendita in sé considerata non potrebbe integrare la condotta incriminata dall'art.11 d. lgs. 74/2000, dovendo invece essere simulata, del pari non è sufficiente che l'atto altrimenti dispositivo dei beni costituenti la garanzia patrimoniale venga a ledere le ragioni dell'Erario, richiedendosi invece che alla dispersione della suddetta garanzia non corrisponda, allorquando si tratti di atto a titolo oneroso, un controvalore effettivo in danaro o in altra utilità, secondo la causa negoziale tipica dell'atto unilaterale o del contratto specificamente posto in essere, ovvero si tratti di un atto a titolo gratuito (quale ad esempio la donazione, la costituzione di un fondo patrimoniale, etc.) che, attesa l'assenza di un vantaggio economico che lo qualifica come tale, si presta di per sé a configurare la modalità fraudolenta richiesta dalla norma.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che la vendita delle attrezzature è stata effettuata a prezzo di mercato con incameramento del corrispettivo da parte della società alienante; tale vendita configura un atto, che sebbene pregiudizievole per l’Erario essendo stato il danaro destinato al soddisfacimento di altri debiti, è privo tuttavia del carattere fraudolento richiesto per il perfezionamento del reato contestato.

Per tali motivi la Corte annulla la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello, Sezione distaccata di Bolzano.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari
Docente agg. di Diritto Punitivo e Processuale Tributario c/o l'Accademia della G.d.F. di Roma