Patteggiamento della pena e confisca per equivalente nella frode fiscale. Avv. Francesco Cotrufo

Patteggiamento della pena e confisca per equivalente nella frode fiscale. Avv. Francesco Cotrufo

Patteggiamento della pena e confisca per equivalente nella frode fiscale. Avv. Francesco Cotrufo

Patteggiamento della pena e confisca per equivalente nella frode fiscale. Avv. Francesco Cotrufo

La Suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 10525/2018 si è nuovamente pronunciata in materia di confisca per equivalente nei reati tributari. La Corte ha ricordato che, in materia di reati tributari, la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal D.lgs. 74/2000, DEVE ESSERE SEMPRE DISPOSTA anche nel caso di sentenza di applicazione concordata della pena pur laddove essa non abbia formato oggetto dell’accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e propria sanzione, non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell’autore, ma diretta a privare quest’ultimo del beneficio economico tratto dall’illecito, anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale dell’attività criminosa.

Naturalmente, il giudice ha l’onere di motivare sui parametri rilevanti, quali la determinazione dell’ammontare del profitto, la verifica dell’impossibilità di disporre la confisca diretta, la documentata sussistenza di eventuali esborsi risarcitori che vanno, ovviamente, decurtati dall’importo suscettibile di confisca.

Nel caso di specie, secondo la Corte, il Tribunale ha del tutto omesso sia di specificare per quali capi d’imputazione ha disposto la confisca sia di determinare l’ammontare del profitto dei reati. Operazione, secondo gli Ermellini, necessaria in ragione della complessità della rubrica, della pluralità di fatti contestati e della diversa natura degli stessi, tenuto conto che in questa materia il profitto consiste nel risparmio di spesa conseguente al mancato versamento dell’imposta evasa e che tale principio, mentre è di agevole applicazione per l’art. 2 del D.lgs. 74/2000, non lo è altrettanto sul versante dell’art. 8 D.lgs. 74/2000.

Per tutti questi motivi, la Corte ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca per equivalente disposta, ed ha disposto il rinvio al Tribunale per un nuovo esame.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista in Bari