Cass 5999\2018 _la Suprema Corte conferma l’obbligatorieta’ del contraddittorio- 60 gg.- per gli “accessi brevi”

Cass 5999\2018 _la Suprema Corte conferma l’obbligatorieta’ del contraddittorio- 60 gg.- per gli “accessi brevi”

Cass 5999\2018 _la Suprema Corte conferma l’obbligatorieta’ del contraddittorio- 60 gg.- per gli “accessi brevi”

La censura è manifestamente infondata. Questa Corte ha di recente ritenuto che "in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva (...) Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio" (Cass. sez. unite 18184/2013); va, inoltre, considerato che le dette garanzie statutarie operano già in fase di accesso, concludendosi anche tale attività con la sottoscrizione e consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni svolte, e ciò alla stregua delle prescrizioni dell'art. 52, comma 6, del decreto IVA ovvero dell'art. 33 del decreto sull'accertamento; siffatte garanzie si applicano anche agli atti di accesso istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione (come nel caso di specie, ove, come affermato dalla CTR, l'accesso breve", teso a reperire documentazione, è avvenuto in data 18-10-2010 e si è esaurito il giorno successivo), sia perché la citata disposizione non prevede alcuna distinzione in ordine alla durata dell'accesso, ed è, Ric. 2016 nn. 16017 e 16019 sez. MT - ud. 05-12-2017 -4- comunque, necessario, anche in caso di "accesso breve", redigere un verbale di chiusura delle operazioni (in senso con?. Cass. 2593/14 e Cass. 15624/14), sia perchè, "anche in caso di "accesso breve", si verifica quella peculiarità che, secondo Cass. Sez. Unite 24823/2015, giustifica, quale controbilanciamento, le garanzie di cui al cit. art. 12; peculiarità consistente nella autoritativa intromissione dell'Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutatiti a lui sfavorevoli" -cfr. Cass. n. 7988/2016-. L'impugnata sentenza, affermando l'illegittimità dell'avviso in questione (fondato su "accesso breve") per violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, si è dunque uniformata ai superiori principi e non merita censura.

Avv.Giuseppe Mappa – Foro di Taranto