Possibile condannare l'imprenditore per il reato di bancarotta nell'ipotesi di emissione di fatture false? Avv. Francesco Cotrufo

Possibile condannare l'imprenditore per il reato di bancarotta nell'ipotesi di emissione di fatture false?  Avv. Francesco Cotrufo

Possibile condannare l'imprenditore per il reato di bancarotta nell'ipotesi di emissione di fatture false? Avv. Francesco Cotrufo

 

Fatti di bancarotta fraudolenta

Art. 223 Legge fallimentare:

Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.
Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:
1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 262126222626262726282629263226332634 del codice civile;
2) hanno cagionato con dolo [43c.p.] o per effetto di operazioni dolose  il fallimento della società.
Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216.

 

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La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 11956/2018, in riferimento al reato di bancarotta fraudolenta in concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 223, comma 2, n. 2, e 219, comma 1, l. fallimentare, ha confermato la configurabilità della fattispecie nel caso di fallimento cagionato da operazioni dolose mediante l’emissione di fatture nei confronti di società c.d. “cartiere” nel quadro di una truffa carosello, osservandosi che poiché il meccanismo della emissione della emissione di fatture false per operazioni intracomunitarie inesistenti risponde ad una precisa finalità di violazione delle norme tributarie nazionali (nella prospettiva della generazione del credito IVA, invece non spettante, verso lo Stato) è altrettanto logico ritenere che il perpetuarsi della operazione in frode all’Erario esponga le società protagoniste, a un dissesto di proporzioni tanto più rilevanti quanto più elevato siano il fatturato interessato dalle frodi e la percentuale di incidenza dello stesso sull’intero movimento di affari della società.

In tali ipotesi, le operazioni illecite, in quanto tali, sono destinate non già a diminuire, ma ad incrementare (sia pure contra ius) il patrimonio sociale, sicchè il fallimento è riconducibile ad esse poiché – sul piano degli effetti di medio periodo e in ragione della crescita esponenziale del debito, una volta scoperte, determinano ineludibilmente l’applicazione delle relative sanzioni.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari