E' sempre possibile la confisca di prevenzione sui beni dell'evasore fiscale ? Avv. Francesco Cotrufo

E' sempre possibile la confisca di prevenzione sui beni dell'evasore fiscale ? Avv. Francesco Cotrufo

E' sempre possibile la confisca di prevenzione sui beni dell'evasore fiscale ? Avv. Francesco Cotrufo

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 13438/2018, in riferimento alla confisca di prevenzione sui beni dell'evasore fiscale seriale, ha ricordato che i presupposti applicativi delle misure di prevenzione sono:

1) il giudizio di pericolosità deve prendere in considerazione fatti concreti e non semplici sospetti;

2) spetta al giudice valutare di volta in volta, sulla base dei medesimi elementi di fatto, quali contatti sociali costituiscano espressione di pericolosità sociale e quali, invece, siano manifestazione di normale e quotidiano svolgimento dei rapporti della vita;

3) tale delibazione deve essere compiuta in concreto e con riferimento alle singole fattispecie, esaminando oggettivamente i fatti, collegati alla condotta della persona, che siano idonei a rivelarne la proclività a commettere reati;

4) la cristallizzazione degli indici di pericolosità sociale - in quanto destinata a costituire il parametro dell'accertamento giudiziale - deve essere sufficientemente determinata onde permettere di individuare la fattispecie da cui si deve dedurre la ragionevole previsione che determinate persone commetteranno determinate reati.

Per i motivi sopra indicati, secondo gli Ermellini,  l'avere ritenuto sussistente la pericolosità generica del proposto xxxxxxxxxxxxx sulla base di un solo precedente penale per i delitti di tentata estorsione e danneggiamento aggravato - consumati il 21 luglio 2008 -, in relazione ai quali gli era stata inflitta una pena condizionalmente sospesa, e delle risultanze di indagini condotte sulle sue possidenze, non sfociate in procedimenti penali - dal momento che è la stessa Corte territoriale ad 'ipotizzare' la commissione di delitti di occultamento e distruzione di scritture di rilievo fiscale e di altri delitti reati fiscali solo genericamente evocati, senza indicare da quali concreti elementi di fatto emergenti dagli atti abbia tratto ragione del proprio convincimento (e, sotto questo profilo, la motivazione si appalesa oltretutto apparente) -, ma, piuttosto, in procedure amministrative di rettifica del reddito dichiarato e di regolarizzazione della pur cospicua evasione fiscale praticata, costituisce applicazione distorta e, perciò, erronea del concetto di pericolosità generica.

Giova, in proposito richiamare, a corroborazione dell'assunto, il condivisibile orientamento espresso dalla stessa Corte di legittimità in tema di misure di prevenzione patrimoniale, secondo cui il mero status di evasore fiscale non è sufficiente ai fini del giudizio di pericolosità generica che legittima l'applicazione della confisca, considerato che i requisiti di stretta interpretazione necessari per l'assoggettabilità a tale misura sono indicati dagli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, e concernono i soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi e che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, requisiti non automaticamente e necessariamente sovrapponibili all'evasore fiscale, in sé e per sé considerato (Sez. 5, n. 6067 del 06/12/2016, dep. 2017, Malara, Rv. 269026).  

D'altra parte occorre considerare che le ipotesi delittuose di cui al d.lgs. n. 74/2000 costituiscono espressioni di devianza penale sensibilmente diverse, con la conseguenza che i positivi accertamenti in sede penale dell'avvenuta reiterazione delle condotte in esse sussumibili possono anche consentire di far ritenere, sempre in relazione alla specificità della fattispecie concreta, che il soggetto responsabile viva abitualmente dei relativi proventi, complessivamente considerati, determinandosi quella sorta di tendenziale confusione tra patrimonio di origine lecita e incrementi derivanti da condotte illecite di evasione tributaria che sta alla base del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260244.

Né può prescindersi, nel giudizio da compiersi per valutare se l'evasore fiscale seriale, nei termini variegati in cui la nozione può essere declinata, possa ritenersi vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, dalla considerazione dell'adesione a meccanismi di recupero dell'imposta evasa — dei quali il proposto nel caso scrutinato si è più volte valso -, posto che, in tal caso, occorre verificare in fatto se a seguito della procedura amministrativa, l'imposta evasa o il suo importo equivalente siano stati effettivamente recuperati dall'amministrazione finanziaria ovvero, a dispetto dell'esito formale del procedimento, siano stati reimpiegati in acquisiti di beni o depositati in conti correnti, non sussistendo, in tale ultima ipotesi, ostacolo concettuale alla possibilità di ritenere l'evasore fiscale seriale socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 1 lett. b) d. Igs. n. 159 del 2011.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari