Compravendita immobiliare fittizia e reato tributario. Avv. Francesco Cotrufo

Compravendita immobiliare fittizia e reato tributario. Avv. Francesco Cotrufo

Compravendita immobiliare fittizia e reato tributario. Avv. Francesco Cotrufo

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 13107/2018, in riferimento al reato di cui all'art. 4 del Dlgs. 74/2000, ha statuito che proprio la simulazione della compravendita immobiliare accertata dai giudici d'appello, e rispetto alla quale nessuna specifica censura risulta sollevata in ricorso, appare ostare alla invocata configurabilità di condotte semplicemente elusive ove si consideri che, sulla base della definizione di operazioni simulate di cui alla lett. g bis) dell'arti del d. Igs. n. 74 del 2000, le stesse devono necessariamente essere diverse "da quelle disciplinate dall'articolo 10 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212".

A conferma di ciò, del resto, va rammentato anche il contenuto della disposizione di delega di cui all'art. 8 della legge n. 23 del 2014 della quale il comma 13 dell'art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente costituisce attuazione, essendosi con la stessa delegato il Governo a configurare come fattispecie di reato, senza la previsione di alcuna limitazione, "i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa".

Per tale ragione, dunque, la Corte ha affermato che l'istituto dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-bis I. 27 luglio 2000, n. 212, che, per effetto della modifica introdotta dall'art. 1 del d .Igs. 5 agosto 2015, n. 128, esclude ormai la rilevanza penale delle condotte ad esso riconducibili, ha applicazione solo residuale rispetto alle disposizioni concernenti comportamenti fraudolenti, simulatori o comunque finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, cosicché esso non viene mai in rilievo quando i fatti in contestazione integrino le fattispecie penali connotate da tali elementi costitutivi (Sez.3, n. 38016 del 21/04/2017, dep. 31/07/2017, Ferrari, Rv. 270550; Sez. 3, n. 40272 del 01/10/2015, dep. 07/10/2015, Mocali, Rv. 264950).

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista in Bari.