Possibile il sequestro della casa coniugale assegnata all' ex moglie del soggetto indagato per frode fiscale? Avv. Francesco Cotrufo

Possibile il sequestro della casa coniugale assegnata all' ex moglie del soggetto indagato per frode fiscale? Avv. Francesco Cotrufo

Possibile il sequestro della casa coniugale assegnata all' ex moglie del soggetto indagato per frode fiscale? Avv. Francesco Cotrufo

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 167/2018, si è occupata del sequestro dei beni  ai fini della confisca ex art 12-bis del D.lgs. 74/2000.

In particolare , secondo la Corte, il Tribunale si è limitato a richiamare una clausola contenuta negli accordi di separazione tra coniugi (tali essendo il xxxxxxxxxxxxxxx e la ricorrente) sin dall'udienza presidenziale del 16/1/2006, e poi presenti nella sentenza di scioglimento del matrimonio pronunciata dal Tribunale di Bologna il 27/6/2013; clausola in forza della quale l'immobile in oggetto - già abitazione coniugale - sarebbe rimasto nella disponibilità esclusiva della donna e dei figli nati dall'unione.

Ancora, l'ordinanza ha sottolineato che il bene è di proprietà de xxxxxxxxxxxxx s.r.I., amministrata proprio dalla ricorrente a far data dal 15/3/2001; società che - a muover dal 24/10/2006 - vede le quote distribuite tra la stessa donna (nella misura del 20%) e la madre dell'indagato, tale xxxxxxxxx (all'80%). Orbene, rileva la Corte che tutto quanto appena richiamato risulta insufficiente - anche in questa fase cautelare - a giustificare il permanere del vincolo sul bene, non emergendo alcun elemento adeguato dal quale trarre che l'indagato ne manterrebbe una disponibilità uti dominus nei termini anzidetti;

ed invero, premesso che l'ordinanza non cita alcun dato che attesti un uso materiale dell'immobile da parte del xxxxxxxxxx, si osserva che l'eventuale controllo economico/giuridico dello stesso potrebbe esser esercitato dall'indagato al più attraverso la madre, titolare della maggioranza delle quote della società proprietaria, ma di ciò non emerge neppure un accenno.

In altri termini, mentre con riguardo ad un diverso appartamento intestato alla medesima s.r.I., sito in xxxxxxxxxxxx, il Tribunale ha fornito congrui argomenti nel senso della disponibilità esclusiva in capo all'indagato (giusta il ritrovamento di oggetti certamente allo stesso riferibili), sì da giustificare il fumus di un'effettiva gestione della xxxxxxxxxxxxxxxxx da parte di questi, così non risulta quanto all'immobile posto in via di xxxxxxxxx; quel che non consente alla motivazione - neppure in questa sede - di superare la presunzione relativa di disponibilità esclusiva del bene in capo alla ricorrente, alla luce della documentazione versata in atti. 

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari