Trasferimento di denaro all’estero e reati tributari. Avv. Francesco Cotrufo

Trasferimento di denaro all’estero e reati tributari. Avv. Francesco Cotrufo

Trasferimento di denaro all’estero e reati tributari. Avv. Francesco Cotrufo

La Suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 14007/2018, si è occupata, nuovamente, del reato di sottrazione fraudolenta di cui all’art. 11 del D.lgs. 74/2000.

Nel caso specifico, con ordinanza del 3 agosto 2017, il Tribunale di Milano aveva respinto la richiesta di riesame formulata dalla difesa del Sig. xxxxxxxxx - indagato in relazione alla violazione dell'art. 11 del dlgs n. 74 del 2000, per avere sottratto al pagamento delle imposte sul reddito e sul valore aggiunti la somma di euro 2.000.000,00, da lui detenuta in attività finanziarie non dichiarate allocate all'estero, compiendo azioni tese al trasferimento di esse presso un conto corrente acceso presso un istituto di crediti di Dubai, rendendo in tale modo inefficace ogni forma di riscossione delle 'imposte evase - avverso il decreto di sequestro preventivo emesso, sino alla concorrenza della somma di euro 1.293.170,00, dei beni, mobili ed immobili, intestati al richiedente ed alla di lui moglie.

Secondo il Tribunale del riesame, risultava infondata la censura formulata dal ricorrente secondo la quale la condotta a lui attribuita, consistente nella omessa dichiarazione di beni da lui detenuti all'estero in sede di dichiarazione dei redditi, costituirebbe mero illecito amministrativo e non integrerebbe gli estremi del reato in provvisoria contestazione.

Ad avviso del Tribunale di Milano la complessità delle operazioni finanziarie poste in essere dal Sig. xxxxxxxxxxxxi, tramite la assistenza di professionisti a loro volta oggetto di indagine, non poteva essere ricondotta alla mera omissione della dichiarazione di taluni cespiti, ma andava qualificata come compimento di atti fraudolenti sui propri beni, volti a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, sicuramente ostacolata dalla esteroverstizione dei beni in questione, in tal modo risultando integrata la fattispecie astratta in provvisoria contestazione.

La Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso proposto dall’indagato.

Osserva il Collegio che effettivamente il reato previsto dalla disposizione precettiva dianzi indicata è configurabile esclusivamente allorché l'attività simulatoria, o comunque fraudolenta, posta in essere dall'agente è finalizzata alla personale sottrazione al pagamento dei debiti tributari riferibili alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero ad interessi e sanzioni relative a dette imposte (Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 settembre 2013, n. 37389); tuttavia non può trascurarsi che nella occasione il presupposto da cui muove l'ipotesi accusatoria in provvisoria contestazione a carico del prevenuto concerne il fatto che questi, attraverso il loro clandestino trasferimento all'estero e, pertanto, tramite il loro occultamento alla azione di accertamento, verifica e controllo istituzionalmente svolta dagli organi della amministrazione fiscale, abbia sottratto alla imposizione tributaria da operare su di essi ingenti redditi maturati nello svolgimento della sua attività di farmacista e non dichiarati in sede di dichiarazione dei redditi e che analoga destinazione abbiano avuto somme da lui riscosse a titolo di iva e non riversate allo Stato. In tal modo risulta essere soddisfatto l'elemento normativo contenuto nelle descrizione della condotta penalmente rilevante.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari

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